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ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI E MAGGIORAZIONI ANF: TANTE NOVITA’…

Scritto il 01 Luglio 2021

Assegno temporaneo

E’ entrato in vigore il 1° luglio 2021 (fino al 31 dicembre 2021) l’assegno temporaneo per figli minori, che accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a gennaio 2022. L’accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari del richiedente non beneficiari dell’assegno nucleo familiare e con Isee inferiore a 50.000 euro annui. Al momento della presentazione della domanda e per la durata del trattamento il richiedente deve:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

essere in possesso di un Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. n. 159/2013, secondo la tabella di cui all’articolo 2, D.L. 79/2021.

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

una soglia minima di Isee fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;

una soglia massima di Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

In attesa di apposita circolare, con il messaggio n. 2371/2021 l’Inps ha offerto le prime indicazioni sull’attuazione della misura introdotta dal D.L. 79/2021. La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), o una Carta nazionale dei servizi (Cns);

Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on-line la procedura telematica dedicata. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio. Dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Nelle more dell'attuazione della L. 46/2021, sono, inoltre, compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;

assegno di natalità;

premio alla nascita;

Fondo di sostegno alla natalità;

detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, Tuir;

assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’Anf, per il quale sono confermate le disposizioni vigenti.

L’erogazione avviene mediate accredito su Iban del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante.

 

Maggiorazioni Anf

Inoltre, il D.L. 79/2021, all’articolo 5, riconosce agli aventi diritto all’Anf che dovranno attendere per poter godere dell’assegno universale, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di: 37,50 euro, per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli; 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

Con il messaggio n. 2331/2021 l’Inps ha diffuso le tabelle relative al consueto adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Anf alle diverse tipologie di nuclei. Le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5, D.L. 79/2021. Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Gli importi saranno calcolati dall’Inps comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali. Ulteriori indicazioni operative in riferimento alle maggiorazioni saranno poi oggetto di apposita circolare. L’Inps ha anche dato il via libera all’inoltro, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, della domanda telematica di Anf per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

 

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