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TFR: i quattro casi in cui può essere richiesto l'anticipo

Scritto il 22 Luglio 2020

Sono 4 i casi che danno diritto all’anticipazione del TFR: acquisto prima casa, sostenimento di spese sanitarie, sostenimento di spese durante i congedi parentali e sostenimento di spese durante i congedi per formazione. 

In un nostro recente articolo (pubblicato il 17 giugno 2020) abbiamo parlato delle modalità di calcolo del TFR, e di quando la sua anticipazione sia un diritto cui il datore non può opporsi, relativamente all’anzianità di servizio e al numero di membri totali in forza in azienda.

Tuttavia, vi sono anche dei requisiti sostanziali da rispettare: può capitare infatti che, nonostante si abbia l’anzianità necessaria (8 anni) e il numero di dipendenti totali renda formalmente possibile l’anticipo del TFR, esso non venga concesso, perché i motivi per cui lo si richiede non sono sufficientemente validi.

E’ allora fondamentale conoscere a fondo i dettagli di ognuna della 4 possibili cause che danno luogo al diritto all’anticipazione. 

 

1) ANTICIPO DEL TFR PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La possibilità di richiedere l’anticipo del TFR per questo motivo è offerta direttamente dall’articolo 2120 del codice civile, articolo così riformato nel 1982 e che prevede la disciplina generale del Trattamento di Fine Rapporto.

Secondo questa norma, se sono maturati i requisiti di anzianità di servizio, il diritto spetta non solo per l’acquisto per il lavoratore che lo richiede, ma anche se la richiesta è fatta per poter acquistare la prima casa per i figli.

Finalità della norma è quella di garantire l’acquisto di un immobile ove il lavoratore, o la figlia/il figlio, dimorerà con la propria famiglia; il diritto spetta anche se l’immobile che si intende acquistare non è nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro.

Si tratta dunque di una norma tesa a garantire la stabilità familiare; ed è proprio per questa ratio di fondo che il diritto non spetta nel caso in cui l’acquisto si effettuato come investimento personale (per darla eventualmente in affitto, ad esempio) e non per andarci a vivere in modo effettivo.

Attenzione però, perché il diritto all’anticipazione non si limita semplicemente al sostenimento delle spese di acquisto: sono infatti da considerarsi compresi tutti quegli atti negoziali che sono finalizzati all’ottenimento della prima casa. Ad esempio? Le spese di partecipazione ad una cooperativa edilizia, oppure le spese per la costruzione dell’abitazione da zero.

Di contro, non sono considerate legittime le richieste di anticipazione motivate da esigenze di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione, ma anche quelle per pagare dei debiti per scongiurare il rischio di espropriazione della prima casa.

E quali documenti allegare alla richiesta? L’articolo 2120 parla di “atto notarile”; in realtà una Sentenza della Corte Costituzionale (Sent. 142/1991) ha dichiarato illegittima tale limitazione: pertanto, ad oggi, è sufficiente allegare alla richiesta di anticipo qualsiasi idonea documentazione, compreso un compromesso di acquisito.

 

2) ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

La ratio di tale norma è evidente: preservare il diritto alla salute del lavoratore, qualora si renda necessario un intervento sanitario straordinario. E qui sorgono già i primi interrogativi: come viene valutato il requisito della straordinarietà e di necessità? Ai fini della loro valutazione positiva è richiesto che la competente struttura sanitaria attesti il reale bisogno clinico all’intervento o alla terapia, dal quale risulti l’importanza (e la straordinarietà), sia sotto il profilo clinico che sotto il profilo economico.

Tutto qua? E’ tutto così diretto? In realtà no: infatti, la giurisprudenza ha in più casi sindacato sulla presenza o meno del requisito di straordinarietà e necessità dell’intervento; secondo un orientamento consolidato, per valutare la rilevanza e la necessità dell’intervento bisogna valutare anche il profilo soggettivo del paziente. Un esempio pratico: un trapianto d’organi è sicuramente un evento straordinario; tuttavia andrà valutata la situazione patologica del paziente, per capire se un intervento pacificamente straordinario sia davvero necessario (ossia: può davvero risolvere la situazione clinica). E il tutto deve risultare da apposito certificato medico.

Infine va sottolineato il fatto che un anticipo del TFR per motivi sanitari è destinato non solo al mero sostenimento di spese prettamente mediche, ma anche , ad esempio, le spese di viaggio (magari raggiungere la struttura ospedaliera in altro continente, l’unica al mondo che fa l’intervento necessario), o anche quelle per assicurare al paziente la presenza di un familiare al proprio fianco.

 

3) ANTICIPAZIONE PER SOSTENIMENTO SPESE DURANTE I PERIODI DI CONGEDO FORMATIVO

In un modo estremamente dinamico e dove le competenze professionali fanno la differenza, nulla è importante come la propria formazione personale.

 Per questo la legge 53/2000 prevede che i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità presso lo stesso  datore di lavoro possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Se tale congedo viene richiesto anche dopo l’ottavo anno di anzianità di servizio, allora sarà anche possibile richiedere un anticipazione del TFR, proprio per sostenere le spese durante i congedi che dovessero rendersi necessari.

Nel dettaglio, per avere diritto all’anticipazione, sono richiesti i medesimi requisiti per accedere al congedo, con diritto alla conservazione del posto.

Si dovrà quindi produrre una richiesta scritta ove si esplichi la volontà di richiedere un’anticipazione del TFR per sostenere le spese durante il congedo formativo mirato all’accrescimento delle proprie competenze nonché allo sviluppo di nuove skils.

 

4) ANTICIPAZIONE PER SOSTENIMENTO SPESE DURANTE I CONGEDI PARENTALI

Si tratta di un diritto all’anticipazione che tra le sue radici all’esigenza di dar sostegno economico alla famiglia del lavoratore genitore durante un suo congedo parentale. Sulle modalità operative di corresponsione di tale anticipazione, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con Circolare 85/2000 ha stabilito le seguenti linee guida:

  • l’anticipazione può essere corrisposta sia ai genitori naturali, sia a quelli adottivi/affidatari;
  • il diritto spetta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;
  • l’ammontare dell’anticipazione deve essere contenuto nei limiti della sua funzione di integrazione (o di integrale sostituzione) della retribuzione che il genitore avrebbe normalmente percepito se avesse prestato attività lavorativa.

Per quanto riguarda invece la documentazione da produrre per poter richiedere l’anticipazione del TFR per il motivo qui in esame, sarà semplicemente necessario consegnare al datore di lavoro un’apposita richiesta scritta in cui sia evidente la data di inizio del congedo e che tale richiesta sia consegnata in tempo utile per permettere l’erogazione dell’anticipazione unitamente all’ultima retribuzione corrisposta prima dell’inizio del congedo.

E’ dunque evidente quanto sia importante motivare e documentare le richieste di anticipo del TFR: esplicare in modo articolato le esigenze alla base della richiesta ed allegare tutta la possibile documentazione non può far altro che rendere l’intera pratica di richiesta più agile e veloce.

 

 

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