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RIFORMA DEL CONGEDO PARENTALE/FACOLTATIVO POST PARTO – AUMENTI DELL’INDENNITA’ CONTO INPS PER I DIPENDENTI

Scritto il 16 Gennaio 2023

A seguito delle novità apportate dal Decreto 105/2022 (in vigore da Agosto 2022) e dalla Legge di Bilancio 2023, la Legge 197/2022 vengono introdotte importanti novità in relazione al congedo parentale facoltativo post parto.

 

CONGEDO PARENTALE, LA PREMESSA: COME FUNZIONA PER TUTTI DALL'AGOSTO 2022?

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori (naturali o adottivi) spetta il diritto di astenersi dall’attività lavorativa per congedo parentale, entro i 12 anni di vita del figlio, ricevendo un indennità pari al 30% della retribuzione (a carico dell’INPS, il datore di lavoro l’anticipa in busta paga poi la recupera in F24), per un massimo totale di 9 mesi, suddivisi così:

  • 3 mesi tutti per la madre (non trasferibili al papà in nessun caso)
  • 3 mesi per il padre (non trasferibili alla madre in nessun caso)
  • 3 mesi “jolly” utilizzabili e trasferibili tra madre e padre (possono essere usati un po’ per uno, oppure anche tutti dalla madre o tutti dal padre).

Inoltre per i mesi di congedo parentale maturano tutti i ratei (ferie, mensilità aggiuntive, ore di permesso, ecc.).

Proponiamo di seguito il seguente schema riassuntivo:di 

MESI DI CONGEDO PARENTALE PER LA MADRE, RETRIBUITI AL 30%     MESI DI CONGEDO PARENTALE PER IL PADRE RETRIBUITI AL 30% MESI DI CONGEDO PARENTALE “JOLLY” UTILIZZABILI IN MODO ALTERNATIVO TRA MADRE E PADRE, RETRIBUITI AL 30%
3 mesi, fino ai 12 anni di vita del figlio 3 mesi, fino ai 12 anni di vita del figlio 3 mesi, fino ai 12 anni di vita del figlio

I mesi spettanti possono essere goduti anche in modo frazionato nel tempo (ad esempio, un genitore potrebbe decidere di farsi 1 mese in questo anno, 1 mese nel 2024 e un mese nel 2027, a patto che il figlio continui ad avere meno di 12 anni).

 

IN QUALI CASI I GENITORI HANNO DIRITTO A UN MESE DI CONGEDO PAGATO ALL'80% (ECCO LA NOVITA' 2023), ANZICHE' AL 30?

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER:

  • le madri che terminano la maternità obbligatoria DOPO il 31 dicembre 2022
  • i padri che terminano il congedo obbligatorio di paternità (di 10 giorni) DOPO il 31 dicembre 2022

Nei casi sopra citati i genitori hanno diritto quindi a un mese di congedo parentale retribuito all’80%, anziché al 30% (si ribadisce, indennità carico Inps).

ATTENZIONE:

  • il mese retribuito all’80% può essere goduto o dalla madre o dal padre (il totale al massimo sarà un mese, ma NON si tratta di un mese di congedo in più);
  • il mese retribuito all’80% va goduto ENTRO i 6 anni di vita del figlio (non entro i “classici” 12 anni che abbiamo visto più sopra).

Di conseguenza riproponiamo la tabella VALEVOLE SOLO per i genitori che finiscono il congedo obbligatorio di maternità / paternità dopo il 31 dicembre 2022, dopo la Legge di Bilancio 2023:

MESI DI CONGEDO PARENTALE PER LA MADRE, RETRIBUITI AL 30% MESI DI CONGEDO PARENTALE PER IL PADRE, RETRIBUITI AL 30% MESI DI CONGEDO PARENTALE “JOLLY” UTILIZZABILI IN MODO ALTERNATIVO TRA MADRE E PADRE, RETRIBUITI AL 30%
3 mesi, fino ai 12 anni di vita del figlio (*) 3 mesi, fino ai 12 anni di vita del figlio (*) 3 mesi, fino ai 12 anni di vita del figlio

(*) uno di questi 3 mesi è retribuito all'80%, se goduto entro i 6 anni di vita del bambino, ma in modo alernativo tra i genitori.

Quindi ad esempio: se la mamma usa 1 mese retribuito all'80%, continuerà ad avere 2 mesi tutti per lei, ma il padre, pur avendo i suoi 3 mesi esclusivi, non avrà più nemmeno 1 giorno all'80%.

 

ATTENZIONE

Nonostante la Legge sia già in vigore, rileviamo che l’INPS, ad oggi, non ha pubblicato la circolare e la modulistica per consentire la richiesta del mese di congedo retribuito all’80%.

 

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