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Congedo straordinario (legge 104) incompatibile con "le vacanze"

Scritto il 17 Dicembre 2019

La legge 104/1992 art 33 c. 3 prevede un permesso mensile retribuito di tre giorni per i lavoratori dipendenti che assistono una persona in stato di handicap a condizione che il lavoratore che ne fruisce fornisca assistenza continua al parente

Per poter fruire dei permessi legge 104/1992 art 33 c. 3 il portatore di handicap e il lavoratore devono essere:

  • Coniugi  (legittimati a goderne entro sessanta giorni dall’effettiva richiesta)
  • Parenti o affini entro il secondo grado
  • Parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge dell'assistito abbiano compiuto i sessantacinque anni d’età o siano deceduti/mancanti

Nel caso in cui la persona da assistere fosse affetta da invalidità grave, potrà essere concesso un congedo straordinario con durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, con obbligo di mantenimento del posto di lavoro e senza alcuna perdita delle prestazioni retributive e contributive. Il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza della stessa persona (come da D.Lgs.151/2001 art42 c.5, modificato dall’art. 4 D. Lgs.119/2011).

Il congedo è retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative, ed è anticipato dal datore di lavoro (con modalità di erogazione simili a quelle previste per l'indennità di maternità), il quale poi provvederà a chiedere il rimborso all’Inps.

Può essere fruito anche nel caso in cui il disabile assistito svolga un'attività lavorativa.

Se durante la fruizione del congedo straordinario il lavoratore si assentasse per alcuni giorni dal domicilio della persona assistita vedrebbe decadere il congedo. Al riguardo la Cassazione, con la sentenza 19580/2019, si è espressa definendo il congedo straordinario come una misura che giustifica solo ed esclusivamente un’assistenza al malato, permanente e continuativa, e non giornate di svago personale per il lavoratore dipendente.

Il beneficio di cui gode il lavoratore va inoltre valutato con il massimo rigore, tenendo anche in considerazione il disagio che subisce il datore di lavoro.

E' bene sottolineare che nei casi di abuso dei permessi Legge 104,  più gravi e reiterati, si può incorrere nel licenziamento e addirittura nel carcere: una dirigente della Provincia autonoma di Trento è stata denunciata, in un caso simile, per truffa aggravata e peculato.

Ben diverso è infine il caso in cui il lavoratore venga trovato ad effettuare la spesa, o attività affini, in assenza dell'assistito portatore di handicap: starà al lavoratore dimostrare, con adeguata documentazione, che tali operazioni sono state svolte in favore del disabile assistito (Cassazione  n° 23891/2018).

 

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