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Decreto Agosto: novità per il mondo del lavoro, cassa integrazione, blocco dei licenziamenti

Scritto il 28 Agosto 2020

In vigore dal 15 agosto 2020, il “Decreto Agosto” ha portato rilevanti novità nel mondo del lavoro: agevolazioni, proroga della cassa integrazione, novità per i contratti a termine, blocco dei licenziamenti: Studio Tumminelli vi riporta in pillole le novità che le aziende non possono non conoscere.

Ci siamo: il Decreto Agosto è finalmente realtà: in vigore dal 15 agosto 2020 il nuovo Decreto Legge del Governo, composto da 115 articoli e per i quali è stato chiesto un nuovo scostamento di bilancio pari a ben 25 miliardi di euro, è stato varato per far fronte alle conseguenze economiche post lockdown.

Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale porta con sé una ventata di novità, ed il mondo del diritto del lavoro non è certo escluso.

L’obiettivo delle nuove previsioni normative è quello di dare sostegno all’occupazione, cercando di scongiurare un tanto temuto autunno caldo. E dunque, scopriamo insieme quali sono le misure prese dal governo per cercare di evitare tale eventualità (economicamente) catastrofica.

 

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE

La cassa integrazione per motivi Covid-19 viene prorogata di altre 18 settimane, utilizzabili retroattivamente a partire dal 13 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020. Attenzione però, perché questa nuova proroga differisce dalle precedenti, in termini di diritto all’accesso e di gratuità; infatti, solo le prime 9 settimane risultano essere gratuite per tutte le aziende, e dunque a carico della fiscalità generale; le successive 9, invece, saranno gratuite solo per quelle aziende che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 20% nel primo semestre del 2020, rispetto al primo semestre del 2019, oltre che per tutte le aziende che hanno iniziato la loro attività successivamente al 1 gennaio 2019.

Se invece il calo del fatturato del primo semestre non supera il 20%, abbiamo due ipotesi:

  • se non c’è alcuna diminuzione del fatturato, si dovrà pagare un  contributo addizionale del 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • se il calo del fatturato c’è, ma non raggiunge il 20% in meno rispetto al primo semestre 2019, per le seconde 9 settimane si pagherà un contributo addizionale ridotto del 9%, sempre calcolato sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione.

 

NUOVE AGEVOLAZIONI: PREMIATE LE ASSUNZIONI STABILI E I RIENTRI DALLA CASSA INTEGRAZIONE

Il decreto di Agosto introduce tre nuove interessanti agevolazioni contributive:

  • la prima agevolazione è dedicata alle nuove assunzioni stabili, consistente nell’esonero contributivo totale della durata di 6 mesi, per assunzioni stabili che vengono effettuate entro il 31 dicembre 2020 (e dunque, rapporti di lavoro a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato; restano esclusi gli apprendistati). Vi è un tetto massimo allo sconto, pari a 4030 euro nel semestre, corrispondenti dunque a 671 euro al mese per ogni nuovo assunto;
  • la seconda agevolazione è invece mirata a favorire il rientro alla piena attività lavorativa dei dipendenti che hanno usufruito della cassa integrazione, e consiste infatti in un esonero contributivo totale della durata di 4 mesi, godibili entro il 31 dicembre 2020, destinata appunto a datori di lavoro che fanno rientrare i propri lavoratori in piena attività, dopo che sia stata goduta la Cassa per motivi Covid nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
  • Infine, il terzo tipo di agevolazione è specificatamente dedicato alle assunzioni dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per i quali spetta la decontribuzione totale ma, in questo caso, della durata massima di 3 mesi

 

BLOCCO LICENZIAMENTI: SI, MA SOLO SE C’È CASSA INTEGRAZIONE (o lo sconto contributivo per il rientro al lavoro)

Il blocco licenziamenti per motivi economici, che è rimasto in vigore dal 17 marzo al 17 agosto 2020, permane, ma con regole diverse.

In particolare, il D.L agosto prevede che non si possa licenziare in aziende dove è ancora in corso una cassa integrazione per motivi Covid, ma anche in aziende che pur non essendo in Cassa, stanno beneficiando dell’esonero contributivo di 4 mesi per aver fatto rientrare i propri lavoratori in attività lavorativa; abbiamo dunque a che fare con un blocco dei licenziamenti di durata “mobile”, dipendente dalla durate del ricorso alla cassa covid di ogni singola azienda.

Restano come sempre esclusi dal divieto di licenziamento: i licenziamenti per motivi disciplinari, quelli per mancato superamento del periodo di prova e quelli per cessazione o fallimento dell’attività aziendale, ed eventuali licenziamenti “protetti” da accordi sindacali.

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: VIA LE CAUSALI FINO AL 31/12

Per i contratti a termine abbiamo un nuovo prolungamento delle deroghe alle previsioni del Decreto Dignità (D.L 87/2018, convertito con Legge 96/2018), ma in diverse modalità rispetto alla precedente; se col D.L rilancio si consentiva la proroga oltre il dodicesimo mese o oltre la quarta proroga, anche senza l’utilizzo delle causali, alla condizione che i contratti a tempo determinato fossero già attivi alla data del 23 febbraio 2020, e fino al massimo al 30 agosto, ora la portata della deroga è ben più ampia.

Si consente infatti il rinnovo o la proroga per un periodo massimo di 12 mesi (ma pur sempre nel limite massimo dei 24 mesi totali) e per una sola volta; la data entro la quale sarà possibile prorogare o rinnovare in questa modalità provvisoria è il 31 dicembre (e dunque, conta la data della lettera di proroga, mentre il rapporto di lavoro può proseguire anche oltre il 31 dicembre 2020).

 In sostanza, un contratto a tempo determinato che, ad esempio, raggiungerebbe il dodicesimo mese dalla data di stipulazione il 5 gennaio 2021, potrà essere liberamente prorogato (senza causali) per una sola volta e per una nuova durata extra di 12 mesi, ma solo se la proroga avviene prima del 31 dicembre 2020.

Insomma, l’obiettivo è chiaro: favorire il più possibile le forme di flessibilità contrattuali, evitando la perdita di moltissimi posti di lavoro.

 

BONUS BABY SITTING RIFINANZIATO

Lo speciale bonus baby sitting per motivi Covid (utilizzabile, oltre che per pagare il/la baby sitter, anche per pagare i centri estivi per figli under 12), la cui dotazione si è esaurita per il gran numero di domande già alla fine di luglio, è stato rifinanziato con 169 milioni di euro; il bonus potrà essere usufruito entro il 31 dicembre 2020.

 

I BONUS DA 600 E DA 1000 EURO: COSA CI DICE IL D.L AGOSTO

Il D.L 104/2020 prevede nuovamente delle indennità a favore di determinate categorie di lavoratori, classificati come tra i più colpiti dalla nuova crisi in corso, autonomi e dipendenti. Ed in particolare:

  • per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che si sono visti cessare involontariamente il proprio rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, ed i quali sono tutt’ora senza lavoro e non destinatari di Naspi o di pensione, spetta un’indennità una tantum di 1000 euro;
  • per i lavoratori intermittenti che si sono visti cessare involontariamente il proprio rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, l’indennità da 1000 euro spetta solo se, nel predetto periodo, vi sia stata attività lavorativa per almeno 30 giorni;
  • 1000 euro una tantum sono altresì previsti per gli autonomi occasionali non iscritti ad altre forme assicurative, che abbiano avuto tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 almeno un contratto di lavoro autonomo occasionale, alla condizione che privi di impiego alla data di entrata in vigore del D.L 104/2020 (e dunque, a partire dal 15/08/2020).
  • Infine, per quanto riguarda gli autonomi a cui è stato riconosciuto il famoso bonus da 600 euro per i mesi che vanno da marzo a maggio (anche per quelli che a maggio hanno ottenuto 1000 euro anziché 600), si avrà un riconoscimento automatico dell’indennità (600 euro) anche per il mese di giugno 2020.

Ad eccezione di quest’ultima indennità, la quale è concessa in modo automatico, per tutte le altre sarà necessario fare apposita domanda tramite il sito dell’INPS.

 

PROROGA DELLA NASPI

Per quanto riguarda le misure di sostegno a fenomeni di disoccupazione involontaria, il D.L Agosto effettua una nuova proroga dei trattamenti di Naspi e Dis-coll, ossia: le Naspi e Dis-Coll in scadenza fra il 1 maggio e il 30 giugno sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. La proroga è estesa anche ai soggetti che hanno già fruito del primo prolungamento dell’indennità nei mesi scorsi, ai sensi del D.L Rilancio.

 

Insomma: abbiamo a che fare con l’ennesima manovra finanziaria straordinaria, con il quale il governo sta cercando (e speriamo ci riesca) di aiutare il mondo del lavoro.

La manovra, tuttavia, rimane ancorata a principi di assistenzialismo e a vedute di breve periodo: la gran maggioranza delle previsioni ha infatti una durata davvero molto limitata, di corto respiro, e dunque lascia ancora presente quell’aria di incertezza. Ma d’altro canto il Governo lo aveva già annunciato: il Decreto Agosto sarebbe dovuto essere un ulteriore provvedimento emergenziale e provvisorio, e così è stato.

Non possiamo dunque che augurarci, in un futuro quanto più prossimo, nuove misure normative, questa volta ben più chiare ed imperniate nella (per quanto possibile) definitività: è l’unica soluzione per progettare una vera ripresa, strutturale.

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