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Ferie e permessi annuali e loro fruizione

Scritto il 06 Agosto 2019

A tal riguardo il D. lgs 66/2003 stabilisce che:

  • Il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane;
  • A seguito di formale richiesta da parte del lavoratore, almeno 2 settimane di ferie annuali dovranno essere consecutive;
  • Naturalmente tali periodi dovranno essere concessi in base alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda.

Secondo quanto stabilito dall’art. 2109 del Codice Civile le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite unilateralmente dal datore di lavoro in base alle esigenze produttive ed organizzative, tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore. Dovrà essere premura del datore di lavoro comunicare formalmente il periodo stabilito per la fruizione delle ferie, in particolar modo in presenza di richiesta da parte del lavoratore, non essendo contemplato il silenzio assenso.

Abbiamo premura di consigliarvi che, delle 4 settimane previste per legge, ne vengano concesse perlomeno 2 continuative per permettere l’effettivo recupero del lavoratore. Vorremmo sottolineare che la mancata concessione delle 4 settimane di ferie entro i termini previsti dalla legge pone il datore di lavoro dinanzi a possibili sanzioni amministrative (da 120 a 720 euro per ogni lavoratore; da 480 a 1.800 euro se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni; da 960 a 5.400 euro se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni), con conseguente possibile richiesta, da parte dell’INPS, del pagamento dei contributi sulle ferie non godute ed esponendo l’azienda ad eventuali richieste di risarcimento danni da parte del lavoratore.

Quanto ai permessi, istituto di origine contrattuale, gli stessi sono a disposizione dei lavoratori, ma i contratti collettivi stabiliscono di norma i termini ultimi per il loro godimento, pena la loro monetizzazione. Si propone di seguito un fac-simile: fac-simile.pdf.

 

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