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FRINGE BENEFIT 2023 (AUTO AZIENDALI UTILIZZATE DAI DIPENDENTI), COSA ACCADRA’?

Scritto il 11 Gennaio 2023

I costi chilometrici di esercizio di autovetture contenuti nelle tabelle elaborate dall’Aci nel 2023 saranno più alti di quelli del 2022, come accade ogni anno a causa dell’inflazione (nel 2022 particolarmente alta!): è quanto emerge confrontando i valori contenuti nelle tabelle pubblicate il 28 dicembre sulla «Gazzetta Ufficiale» con quelli dell’anno precedente.

Gli aumenti per i veicoli in produzione, a parità di modello e allestimento, sono infatti mediamente intorno al 10% per le auto elettriche, tra il 3 e il 4% per quelle a benzina e tra il 7 e l’8% per le diesel.

Questi valori servono per la determinazione del valore del fringe benefit imponibile in capo ai dipendenti, collaboratori e amministratori ai quali è concesso un veicolo aziendale in uso promiscuo (per lavoro e per uso personale). Le variazioni recepiscono il caro carburante e i crescenti costi delle ricariche si traducono in un aumento degli imponibili fiscali e previdenziali in busta paga, relativi al benefit auto, in misura mediamente pari alle percentuali sopra indicate.

L’incremento penalizza in particolare i dipendenti assegnatari di veicoli che contrattualmente devono sostenere a proprie spese i rifornimenti, visto che la variazione aumenta il loro imponibile previdenziale e fiscale, ma i costi di carburante o ricariche sono a loro carico.

Peraltro la soglia generale di esenzione delle erogazioni in natura, pari a 3mila euro per il periodo di imposta 2022, dal 2023 tornerà al valore ordinario di 258,23 euro (salvo probabili modifiche che verranno introdotte del nuovo governo per l’anno prossimo), sicché, a differenza di quest’anno, in cui tale plafond era sufficiente ad assorbire il valore del benefit di buona parte delle vetture concesse in uso promiscuo, nel 2023 solo in pochissimi casi l’esenzione potrà operare e, dunque, di fatto, tali auto torneranno imponibili a valori maggiorati.

In sintesi, la disciplina prevede che l’utilizzo di un’auto, anche per finalità personali, messa a disposizione dall’azienda ai dipendenti o ai collaboratori in regime di reddito di lavoro assimilato, genera un compenso in natura che deve essere quantificato.

In generale, l’articolo 1, comma 632, della legge 160/2019, ha modificato la disciplina sulla quantificazione dei fringe benefit relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo, collegandola a percentuali forfettarie crescenti in base alle emissioni di Co2 dei mezzi di trasporto (in pratica più il veicolo inquina maggiori sono i costi per azienda e dipendenti) stessi da applicare al costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci moltiplicato per la distanza convenzionale di 15mila chilometri.

Per i veicoli immatricolati e assegnati ante 1° luglio 2020, si continuano ad applicare le vecchie regole.

 

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