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GLI ASSEGNI FAMILIARI DA MARZO 2022 (QUELLI CHE RIMANGONO)

Scritto il 15 Aprile 2022

La L. 46/2021 contiene la delega al Governo per rivedere le misure a sostegno dei figli a carico, con l’impegno ad adottare, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (AUU).

In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi, è stato emanato il D.L. 79/2021, che ha previsto:

  • l'erogazione di un assegno temporaneo mensile per figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021, per i nuclei familiari senza diritto all'Anf;
  • la maggiorazione degli importi degli Anf dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 (37,50 euro a figlio per i nuclei fino a 2 figli; 55 euro a figlio per i nuclei di almeno 3 figli).

Successivamente, il D.Lgs. 230/2021, in attuazione della legge delega sopra citata, ha previsto:

  • l’istituzione dal 1° marzo 2022, dell’Auu per i figli a carico, attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'Isee;
  • il venir meno, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, dal 1° marzo 2022 delle prestazioni di Anf e di Af;
  • la spettanza dell’assegno temporaneo per i figli minori e delle maggiorazioni degli importi degli Anf fino al 28 febbraio 2022, anziché fino al 31 dicembre 2021.

 

Modifiche alla normativa vigente

Dal 1° marzo 2022 le novità normative producono i seguenti effetti sulle prestazioni di Anf e Af:

  • non saranno più riconosciute ai nuclei familiari con figli e orfanili, cui spetta l’Auu;
  • continueranno a essere riconosciute a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

In merito ai nuclei c.d. orfanili si ricorda che:

  • il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, purché sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti o sia maggiorenne nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro per infermità o difetto fisico o mentale;
  • è equiparato al nucleo orfanile quello composto dal solo coniuge superstite, purché in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022:

  • se il nucleo orfanile è composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Anf e gli Af, ma solo l’Auu;
  • se il nucleo familiare è composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro si potrà richiedere l’Anf.

Infine, in relazione all’Anf per i nipoti a carico dell’ascendente, dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande presentate dall’ascendente perché saranno i genitori a poter presentare domanda di Auu per i figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare. L’uscita dei nipoti dal nucleo degli ascendenti consente però il riconoscimento dell’Anf e degli Af per i nuclei familiari di cui al punto b).

L’Anf, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero-familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Auu.

Fino al 28 Febbraio 2022

Ai fini dell’Anf il nucleo è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limiti di età, qualora siano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Gli Af sono corrisposti:

  • per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti;
  • fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado;
  • fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti;
senza alcun limite di età per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

Riflessi sulla normativa dell’Anf

Dal 1° marzo 2022, se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico under 21 o un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Auu, non si potrà richiedere l’Anf.

A seguito del compimento del 21° anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Auu, si potrà presentare domanda per la prestazione Anf, ma solo per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti.

Nei casi di figli under 21, qualora non si abbiano i requisiti per l’Auu, potrà essere richiesto l’Anf per i soggetti diversi dai figli. In particolare, la prestazione Anf potrà essere riconosciuta se nel nucleo non è presente:

  • un figlio minorenne a carico;
  • un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Gli effetti del nuovo dettato normativo per le domande di Anf, dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:

  • nel caso di domanda per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, la stessa sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
  • nel caso di domanda per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai 21 anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Auu, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’Anf per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni Anf.

Inoltre, è stata stabilita la proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e del riconoscimento delle maggiorazioni degli importi degli Anf fino al 28 febbraio 2022. L’eventuale presenza di una domanda di assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di Anf con il relativo riconoscimento della prestazione, in ogni caso, il recupero delle somme erogate come assegno temporaneo, in quanto i recuperi indebiti per prestazioni differenti da Anf o Af non possono essere effettuati su tali prestazioni come differenza di importi, poiché gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Va, altresì, ricordato che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell’Anf e degli Af possono presentare la domanda entro il termine di prescrizione di 5 anni.

Per tutte le categorie di lavoratori di seguito descritte valgono le disposizioni sopra richiamate.

Assegno per il nucleo familiare (Anf)
Decorrenza Domande di Anf presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022
Beneficiari
  • Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
  • lavoratori agricoli a pagamento diretto Anf;
  • percettori di NASpI;
  • percettori di Cigo/Cigs/Cigd/Cisoa/Aso/Ais/Ima;
  • beneficiari di prestazioni antitubercolari;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
  • lavoratori socialmente utili (Lsu) e Titolari di assegno Asu a carico del Fondo sociale occupazione
Requisiti (da posserdere al 01 marzo 2022)

Composizione del nucleo familiare

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Condizioni

  • un figlio minorenne a carico;
  • un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  • svolga il servizio civile universale;
  • figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

 

Conseguenze per le diverse categorie di lavoratori
Lavoratori Effetti
Dipendente del settore privato e titolari di prestazioni da lavoro dipendente

Le richieste di Anf per periodi dal 1° marzo 2022 potranno essere presentate solo per nuclei senza figli o, nel limite della prescrizione quinquennale, per periodi entro il 28 febbraio 2022, anche per nuclei composti anche dai figli.

Le domande di Anf per dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate al 28 febbraio 2022, autorizzate dall’Inps, relative al periodo marzo-giugno 2022, se riferite a nuclei con figli, saranno bloccate d’ufficio dal 1° marzo 2022.

Dal 1° marzo 2022 le modalità di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens rimangono invariate.

Le domande per i dipendenti del settore agricolo, presentate direttamente al datore di lavoro con modulo “SR16”, se relative al periodo marzo-giugno 2022, non dovranno essere liquidate dai datori di lavoro se si riferiscano a nuclei con figli.

Domestici e domestici somministrati

Per i periodi dal 1° marzo 2022 potranno essere presentate domande di Anf solo per nuclei senza figli. Per l’attività svolta a gennaio e febbraio 2022 potranno essere presentate domande per nuclei con figli, nel limite della prescrizione quinquennale.

Per le richieste di competenza 2022, gli importi Anf saranno calcolati non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle risultanze per i soli primi 2 mesi del 2022.

Iscritti alla gestione separata

L’Anf è corrisposto dalla competente Gestione separata a seguito di domanda presentata dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione. Quindi, dal 1° febbraio 2022, si possono presentare le domande Anf per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.

In caso di copertura contributiva per gennaio e febbraio 2022 potrà essere erogato l’Anf per l’intero nucleo familiare comprensivo dei figli, previa domanda, presentabile dal 1° febbraio 2023, limitatamente al primo bimestre del 2022.

A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata potrà, invece, richiedere l’Auu per i figli a carico.

Di ditte cessate, fallite, o inadempienti

L’Inps può procedere al pagamento diretto nei settori a conguaglio nei casi:

  • di ditta fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite insinuazione nel passivo fallimentare;
  • di ditte inadempienti secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie

I lavoratori potranno presentare, anche dopo il 1° marzo 2022, le domande per nuclei con figli per periodi fino al 28 febbraio 2022, mentre le richieste per periodi successivi al 1° marzo 2022 potranno essere presentate solo per i nuclei senza figli.

Agricoli a pagamento diretto ANF

Dal 10 gennaio 2022 possono essere presentate le domande relative all’attività svolta nell’anno 2021. Se il lavoratore nel 2021 è stato iscritto negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate, l’Anf spetta per l’anno intero (312 giornate); se, invece, è stato iscritto per meno di 101 giornate, l’Anf spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale (13,78%) delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività.

In caso di contestuale diritto all'indennità di disoccupazione agricola, l’Anf spetta per le giornate di disoccupazione indennizzata e coperta da contribuzione figurativa nel limite massimo di 180 giornate.

L’attività svolta a gennaio e febbraio 2022 sarà considerata nel 2023 per la definizione del diritto e per l’importo Anf, con le medesime regole in vigore fino al 28 febbraio 2022.

Percettori di NASPI

I percettori di NASpI non perdono il diritto all’Anf, perciò per tutto il periodo della NASpI l’Inps eroga gli Anf dietro domanda, che, di norma, è presentata contestualmente a quella per la NASpI, ma può essere presentata anche in seguito, richiamando la prestazione principale di NASpI a cui si riferisce.

Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di Anf su NASpI solo per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli.

Per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece, essere presentate le domande per nuclei familiari con figli, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.

Percettori di CIGO, CIGS, CIGD, CISOA (impiegati), ASO, AIS, IMA

Per la gestione dei pagamenti diretti degli Anf per periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi valgono le medesime disposizioni valide per le domande “ANF DIP”: la procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche per pagamento diretto da parte dell’Inps per i percettori di Cigo, Cigs, Cigd, Aso, Ais, Cisoa (impiegati) e Ima.

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Inps è riparametrato dal datore di lavoro nei flussi “Uniemens-Cig” a pagamento diretto o nel modello “SR43” semplificato, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non deve mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

Pertanto, per periodi fino al 28 febbraio 2022, potranno essere presentate le domande di Anf per i nuclei con figli. Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso), diversamente, potranno essere presentate solo domande per i nuclei senza figli. Infine, per i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (Ais) erogato dai Fondi di solidarietà, spetta l'Anf a carico delle gestioni dei Fondi stessi; per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), la predetta tutela sarà riconosciuta ai soli nuclei familiari senza figli in ragione delle novità in materia di Auu.

Titolari di altre prestazioni con diritto all'ANF

 

 

 

Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

L’Anf è riconosciuto come prestazione accessoria di quella principale, anche per altre tipologie di lavoratori, quali beneficiari di prestazioni antitubercolari, lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio o malattia, lavoratori socialmente utili, titolari di assegno Asu a carico del Fondo sociale occupazione e formazione (Fsof) e coloro che beneficiano di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’Anf, secondo le disposizioni descritte.

 

Dal 1° marzo 2022:

  • sarà sospesa l’erogazione della prestazione di Anf se nel nucleo è presente almeno un figlio under 21, o con disabilità a carico, senza limiti di età;
  • le richieste di Anf relative a periodi successivi a tale data potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei senza figli.
  • Le domande per periodi compresi entro il 28 febbraio 2022, nel limite della prescrizione quinquennale, potranno riferirsi anche a nuclei con figli.

 

 

Autorizzazioni Anf

Per i lavoratori dipendenti del settore privato è previsto, nei casi espressamente indicati, il preventivo rilascio, su richiesta, dell’autorizzazione all’Anf, tenendo presente che in capo allo stesso richiedente possono esistere autorizzazioni di diverse tipologie.

In tutti i casi residuali di pagamento diretto della prestazione, la verifica dei requisiti è fatta dall’Inps senza la necessità di preventiva richiesta, ma con obbligo di allegazione di tutta la documentazione prevista per i casi specifici delle domande di autorizzazione.

Autorizzazioni ANF
Tipologia Familiari presenti nel nucleo del richiedente Variazioni dal 1° marzo 2022
Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’Anf
  • Figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile
  • Figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio
  • Figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali)
  • Figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi"
  • Minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare

 

L’Autorizzazione Anf non sarà più rilasciata.

Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di Anf
Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’Anf
  • Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti

Nessuna variazione:      

  • autorizzazione Anf rilasciata

 

Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’Anf
  • Nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente
  • L’autorizzazione Anf non sarà più rilasciata.
  • Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di Anf
Applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili
  • Coniuge inabile a proficuo lavoro.
  • Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti
Nessuna variazione:      
  • autorizzazione Anf rilasciata
Riconoscimento del diritto all’Anf nei casi di abbandono del nucleo di uno dei 2 coniugi
  • Presenza nel nucleo familiare del solo richiedente
  • L’autorizzazione Anf non sarà più rilasciata

 

Riflessi sulla normativa degli assegni familiari

I nuclei con figli e orfanili, dal 1° marzo 2022, se nel nucleo è presente almeno un figlio under 21, o con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Auu, non potranno richiedere gli Af. A seguito del compimento del 21° anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’Auu, si potrà presentare domanda per la prestazione Af, ma solo per soggetti diversi dai figli.

Quindi, per le domande di Af con valenza a partire dal 1° marzo 2022:

  • nel caso in cui sia presentata per un nucleo in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, la domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
  • nel caso in cui sia presentata per un nucleo in cui è presente un figlio maggiorenne a carico under 21, secondo i requisiti previsti, o con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Auu, sarà possibile l’accoglimento dell’Af per i soggetti diversi dai figli, nelle previste condizioni di diritto a prestazioni Af.

Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021 non vi è incompatibilità con l’assegno temporaneo per i figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli Af (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di tali gestioni e pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi). Inoltre, vale la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure in materia di assegno temporaneo per i figli minori. Quindi, i titolari degli Af possono fruire, fino al 28 febbraio 2022, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’assegno temporaneo.

Analoghe disposizioni restano valide per i titolari di prestazione pensionistica da lavoro autonomo.

Si ricorda che la domanda di Af può essere effettuata entro il termine di prescrizione di 5 anni.

Dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l’erogazione di tutte le quote di Af se nel nucleo è presente almeno un figlio under 21 o con disabilità a carico senza limiti di età.

 

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