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LAVORATORI FRAGILI COVID 19 - COME INDIVIDUARLI?

Scritto il 21 Dicembre 2021

A questo punto, posto che per chi ha idonea certificazione medico-legale (di cui all’articolo 4, D.L. Cura Italia), non si pongono particolari problemi di individuazione della fragilità (della serie: tu lavoratore, hai la certificazione? Sì? Benissimo, ecco che le tutele a tuo carico sorgono tout court, senza troppi inghippi), sorge spontaneo il seguente quesito: come individuare (e monitorare costantemente) quei lavoratori che, pur privi della certificazione medico legale, rientrano nella sfera applicativa della circolare ministeriale di cui s’è appena parlato?

A risponderci, in modo chiaro e lineare, è (per prima) la circolare interministeriale n. 13/2020 (emanata congiuntamente da Ministero della salute e Ministero del lavoro), secondo cui:

  • I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
    L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze per malattie croniche, patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più comorbilità, valutate anche in relazione all’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

E, dunque, alla luce di quanto appena esposto, si faccia attenzione da un punto di vista operativo: la circolare parla infatti di assicurare la sorveglianza sanitaria, una locuzione forte.
Per questo motivo, ad avviso di chi scrive, anche noi consulenti ed esperti del lavoro abbiamo un ruolo fondamentale: molti imprenditori e datori di lavoro non sono a conoscenza di simili evoluzioni normative (altrimenti, è beninteso, il nostro lavoro non servirebbe alla società), e qui arriviamo noi.
Per far sì che la sorveglianza sanitaria sia assicurata, dobbiamo di fatto accompagnare per mano il datore di lavoro, essere propositivi, un vero e proprio faro all’interno di un tremendo marasma normativo.
Può sembrare banale, oppure scontato, ma fare una semplice chiamata, mirata (perché dobbiamo conoscere bene le nostre aziende), in quelle aziende che sappiamo avere dei lavori potenzialmente fragili, non è poco, anzi. Posso assicurare personalmente che farà molto piacere all’azienda, che si sentirà seguita (d’altronde noi esistiamo per dar valore aggiunto ai nostri clienti).

Cosa dire al cliente?

È presto detto:

  1. Metterlo al corrente del fatto che sono tornate in vigore le tutele per i lavoratori fragili;
  2. chiarire che la sorveglianza sanitaria, indispensabile per l’individuazione di soggetti fragili, deve essere effettiva, e dunque:
    • sicuramente si sottoporranno a visita prioritariamente i soggetti palesemente più a rischio (in base alle indicazioni sopra esposte);
    • ma non basta, poiché come ribadito dal Siml (Società italiana di medicina del lavoro) “è indispensabile che si garantisca a tutti i dipendenti la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale”.

Quindi, alla fine tutto passa dalla medicina del lavoro: era fondamentale nonché primario un intervento del medico del lavoro, e lo è tutt’oggi. Infatti, la vigenza di questa sorveglianza sanitaria eccezionale è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

 

Articolo estratto da Strumenti di Lavoro 11/2021 - Euroconference Editoria

 

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