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REGOLAMENTO SULLA PATENTE A CREDITI

Scritto il 03 Ottobre 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, che contiene il Regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024 e serve a garantire ai lavoratori una sicurezza costante e continua.

MODALITÀ

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale occorre presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:    

  • iscrizione alla CCIAA (autocertificazione);
  • possesso del Durc in corso di validità (autocertificazione);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
  • (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs.
  • 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (autocertificazione);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Sono interessati le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1, L. 12/1979. All'esito della presentazione della domanda sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e, decorsi 12 mesi dalla revoca adottata, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

CREDITI 

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi secondo appositi criteri di attribuzione di tali ulteriori crediti quali ad esempio la storicità dell’azienda, la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e ss., cod. civ. o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Sono anche state stabilite le modalità di recupero dei crediti decurtati.

INDICAZIONI INL 

L’INL, con la circolare n. 4/2024, ha offerto le prime indicazioni utili per gli aspetti di competenza.
Quanto ai soggetti interessati, si precisa che sono tenuti al possesso della patente le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri etc.), incluse le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i quali valgono criteri di certificazione diversi (possesso del documento equivalente alla patente a crediti, Paesi UE, o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana, Paesi extra UE). Sono escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Quanto ai requisiti, l’Ispettorato sottolinea che non tutti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio, iscrizione alla CCIAA); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del Rspp) e altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). In sede di richiesta, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, sarà possibile indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Quanto alla richiesta di rilascio, il portale per effettuarla sarà attivo dal 1° ottobre p.v. In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin da subito è comunque possibile presentare, utilizzando il modello scaricabile in fondo alla pagina, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite pec, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante pec ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo a esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui sarà data notizia sul sito internet dell’Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.

La circolare si occupa anche della revoca e della sospensione della patente e ricorsi, nonché di decurtazione dei crediti, ricordando che qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero che è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale.

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