IL “BONUS CARBURANTE 2022” PER I DIPENDENTI: UN APPROFONDIMENTO
Scritto il 28 Aprile 2022
Il D.L. 21/2022, in vigore dal 22 marzo scorso e che dovrà essere convertito in legge, ha introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti negativi della crisi ucraina, tra le quali la previsione di non concorrenza al reddito, per il solo 2022 e nel limite di 200 euro, di buoni carburante (o titoli similari) che le aziende volessero cedere ai lavoratori dipendenti per agevolarli.
Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir (che prevede che non concorra a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro e che, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorra interamente a formare il reddito).
Per chi deciderà di concedere nel 2022 tali titoli agevolati fino a 200 euro annui, il costo per l’acquisto dei buoni è interamente deducibile dal reddito d’impresa.
La disposizione, nella sua essenzialità, determina diverse problematiche interpretative che saranno evidenziate nella tabella seguente, consigliando di attendere eventuali modifiche della norma in sede di conversione o, comunque, istruzioni dell’Agenzia delle entrate prima di applicarla, onde evitare conseguenze non volute.
Ricordiamo, altresì, che la norma prevede appositi stanziamenti a copertura dell’agevolazione e che, quindi, anche al fine di un’eventuale separata indicazione nella CU 2023, sarà opportuno far transitare tali erogazioni con voce separata nel LUL.
Alcuni dubbi
Profili soggettivi: solo le aziende del settore privato (il pubblico è, perciò, escluso) possono (è una facoltà e non un obbligo) cedere ai lavoratori i titoli non imponibili nei limiti previsti; considerato che le norme del Tuir si riferiscono ai datori di lavoro, mentre la norma utilizza il termine “Aziende”, si pone il problema in relazione ai dipendenti dei professionisti (che non sono ritenuti talvolta aziende), che potrebbero essere esclusi dal vantaggio qualora fosse data alla disposizione un’interpretazione troppo letterale, che pare pertanto non condivisibile poiché non rispetterebbe la ratio della norma.
Lavoratori beneficiari: sono identificati dalla norma quali beneficiari dell’agevolazione i lavoratori dipendenti (tutte le categorie e tipologie), perciò sembrerebbero esclusi i collaboratori (amministratori, co.co.co, etc.) e gli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente.
Tuttavia, l’articolo 51, comma 3, Tuir, richiamato dalla norma, è stato ritenuto applicabile anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dunque si potrebbe sostenere la loro inclusione tra i destinatari.
La norma non richiede, per il riconoscimento dell’agevolazione, che i titoli siano ceduti alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori. L’articolo 51, comma 3, Tuir, richiamato dalla norma, che a sua volta non contiene riferimenti al concetto di generalità o categorie di dipendenti, non è, inoltre, mai stato interpretato dall’Amministrazione Finanziaria in tale direzione. Si può, pertanto, ritenere che la cessione possa avvenire anche in via discrezionale da parte del datore di lavoro.
Limite annuale: la disposizione limita l’agevolazione a un valore massimo di titoli pari a 200 euro per il solo anno 2022, ceduti dalle aziende ai lavoratori, non specificando se il suddetto limite debba riferirsi o meno a ogni rapporto di lavoro intercorso nell’anno in capo ai lavoratori.
Pertanto, rispetto a nuovi assunti che abbiano intrattenuto precedenti rapporti di lavoro in corso d’anno, potrebbe determinarsi la necessità di recuperare l’informazione sull’eventuale precedente percezione dei buoni agevolati (i 200 euro) da parte di altro datore di lavoro e del loro ammontare, onde evitare il superamento del tetto di importo previsto. Anche in questo senso è augurabile che tale erogazione sia transitata sul LUL con voce distinta e specifica, così da poterla distinguere da quanto eventualmente erogato ad altro titolo (258,23 euro).
Altra questione concerne la cumulabilità del valore dell’agevolazione (200 euro) con quello dell’articolo 51, comma 3, Tuir, richiamato dalla norma (258,23 euro).
La relazione illustrativa della norma recita testualmente: “La norma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l'ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. I 200 euro, pertanto, sarebbero da considerare aggiuntivi rispetto ai 258,23 euro, salvo che chiarimenti futuri sostengano il contrario, portando il totale non imponibile a 458,23 euro.
Chi volesse erogare buoni carburante per un valore superiore a 200 euro, sfruttando la supposta cumulabilità fino a 458,23 euro, è consigliato di tenere comunque distinti i 200 euro della norma agevolativa (basta scegliere tagli dei buoni di massimo 200 euro) dal resto, anche ai fini di poterli indicare con voce separata nel LUL.
Volendo erogare valori di buoni carburante che, da soli o unitamente ad altri benefits (buoni spesa, alloggio, auto in uso promiscuo, etc.), superino il tetto complessivo disponibile (458,23 euro), determinano il superamento del tetto previsto e, quindi, il recupero a imponibile dell’intero valore erogato ai sensi dell’articolo 51, comma 3, Tuir, ci si chiede se, comunque, i 200 euro della norma agevolativa possano, invece, restare non imponibili, ferma restando l’imponibilità del resto. Al momento non c’è risposta ufficiale, quindi il consiglio non può che essere di attendere, almeno per la cessione dei buoni carburante della norma agevolativa (200 euro).
Nell’ambito di tale ragionamento rientra anche l’ipotesi dei lavoratori che abbiano in concessione un’auto in uso promiscuo per la quale, normalmente, si determina il superamento del tetto di 258,23 euro e, quindi, l’imponibilità sin dal primo euro del relativo valore. I 200 euro di buoni carburante, in tal caso, possono dunque ritenersi comunque non imponibili o subiscono la sorte dell’altro benefit? Anche questo aspetto è in attesa di chiarimenti, ai posteri l’ardua sentenza.
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