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SICUREZZA SUL LAVORO: GLI ADEMPIMENTI CHE AZIENDE E LAVORATORI NON POSSONO NON CONOSCERE

Scritto il 09 Febbraio 2021

La Sicurezza sul lavoro è una parte fondamentale del macro-mondo del diritto del lavoro: in Italia è regolata da un Testo Unico corposo e ben articolato (il D.Lgs 81/2008). Ma siamo sicuri di conoscere i diritti, doveri e adempimenti obbligatori previsti dalla normativa?

Gli infortuni sul lavoro sono una vera e propria piaga con cui il mondo del Lavoro ha sempre dovuto fare i conti (nei soli primi 11 mesi del 2020, da gennaio a novembre, ci sono stati ben 492’150 infortuni, 1’151 dei quali mortali, come riportato da un comunicato stampa INAIL del 30 dicembre 2020): si compromette la salute del lavoratore coinvolto, così come la serenità di tutti i colleghi, ma non solo; quando l’incidenza infortunistica sale, allora la produttività aziendale e l’efficienza cala, è inevitabile.

E allora ecco che diventa fondamentale mettere in atto una serie di misure preventive e di tutela che vanno ad abbassare il rischio dei lavoratori di cadere in infortunio.

In particolare, in Italia, le misure di tutela e prevenzione per la tutela dei lavoratori contro gli infortuni sono contenute nel D.Lgs 81/2008: un Testo Unico, organico e completo, che contiene una serie di obblighi (con relative sanzioni nel caso non vengano rispettati!) cui è spesso destinatario il datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di erogare idonea formazione, sin dal momento dell’assunzione di un lavoratore, oltre l’obbligo di mettere in atto una serie di adempimenti durante tutto il corso di vita dell’azienda.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI

Tutte le persone che entrano in Azienda per prestare attività lavorativa devono essere ben formate ed informate in merito a tutti i possibili rischi derivanti dallo svolgimento della loro specifica attività di lavoro, oltre che a tutte le misure e gli strumenti adottabili/utilizzabili per prevenire il rischio che si verifichi un infortunio.

In particolare, è previsto che:

  • Il lavoratore deve ricevere la formazione obbligatoria prima dell’assunzione o, laddove ciò non sia possibile, entro 60 giorni dalla data di assunzione (entro i 60 giorni la formazione deve essere stata completata, non semplicemente iniziata);
  • La formazione obbligatoria, qualora non sia erogata prima dell’assunzione, deve svolgersi durante l’orario di lavoro e non può comportare costi aggiuntivi per il lavoratore;
  • Il neo-assunto deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in modo che sia pienamente cosciente dei possibili rischi derivanti dal tipo di lavoro svolto e di come poterli prevenire, oltre che ai propri diritti e doveri in materia di sicurezza.

 

QUANTO DEVE DURARE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA?

  1. La FORMAZIONE GENERALE deve avere durata minima di 4 ore, è uguale per tutti e deve esser finalizzata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale formazione è erogabile sia in modalità frontale che in modalità e-learning.
  2. Vi è poi una parte di FORMAZIONE SPECIFICA che ha durata variabile, a seconda del settore di attività corrispondente alla classe di rischio bassa (4 ore), media (8 ore) o alta (12 ore). La formazione specifica è da svolgersi obbligatoriamente in modalità frontale (in tempi “normali” sono fatte salve le deroghe legate all’emergenza Covid-19), ad eccezione delle attività con basso rischio, la cui formazione specifica può sempre svolgersi in modalità e-learning.

 

COSA SUCCEDE AL TERMINE DELL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA A SEGUITO DI ASSUNZIONE?

La formazione dei lavoratori non termina al momento dell’ingresso in Azienda a seguito di assunzione. Il Datore di lavoro dovrà prevedere nuovi aggiornamenti nel caso in cui il lavoratore sia assegnato a nuovo incarico per il quale necessità di nuove informazioni.

Inoltre il D.Lgs 81/2008 richiede una nuova e specifica formazione nel caso in cui vengano introdotte nuove tecnologie/attrezzature di lavoro che richiedano specifica formazione sulle modalità di utilizzo.

 

ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DURANTE IL CORSO DI VITA DELL’AZIENDA

Vi sono poi una serie di adempimenti e di obblighi che sorgono o possono sorgere durante il naturale ciclo di vita dell’impresa.

In particolare:

  1. in caso di inizio nuova attività o ampliamento/modifica di attività già avviata, è necessario:
  • Verificare che i locali e le aree esterne collegate dispongano del certificato di destinazione d’uso (compatibilità urbanistica) e di agibilità.
  • Chiedere il certificato di conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento (D.M.37/2008), il libretto d’impianto termico (DPR 412/94), verifiche periodiche della messa a terra e degli impianti contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01) effettuato con ente autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive.
  • L’azienda si deve dotare di idonei mezzi di estinzione.
  • In caso di costruzione, realizzazione, ampliamenti o ristrutturazioni di edifici o locali, ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, presentare una notifica all’Organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 67 del D.lgs. 81/2008.
  1. in ogni caso, l’azienda deve garantire i seguenti adempimenti:
  • Istituzione del servizio di prevenzione e protezione aziendale (esterno o interno) e nomina del responsabile.
  •  Predisporre la nomina del responsabile del servizio e allegarla alla documentazione sulla sicurezza. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione deve frequentare un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
  • Nomina del medico competente nelle lavorazioni in cui la normativa prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
  •  Le aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro hanno l’obbligo di effettuare una riunione periodica di sicurezza, almeno annuale; nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori la riunione viene effettuata su richiesta dei lavoratori.

Infine, non va dimenticato che il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda (contenuta in apposito documento, il “DVR”, Documento di Valutazione dei Rischi), contenente anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, nonché un programma per il loro miglioramento. La valutazione dei rischi presenti in azienda comporta il controllo dei fattori di rischio quali ad esempio, luoghi di lavoro, impianti e attrezzature di lavoro, impianti elettrici, incendio/esplosione, agenti chimici (sostanze chimiche, tossiche o nocive), agenti fisici (rumore, vibrazioni, illuminazione, ecc.), agenti biologici (virus-batteri, ecc.), movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ecc. La valutazione deve inoltre riguardare i rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.

Insomma, stiamo parlando di previsioni normative, numerosissime, ma con un solo obiettivo finale: garantire la presenza di un sistema di prevenzione e protezione articolata e ben definita, permettendo al tempo stesso di ridurre il rischio di infortuni e di migliorare le performance aziendali in termini di produttività; perché la sicurezza (e serenità) dei lavoratori è direttamente (e strettamente!) correlata alla salute dell’azienda nel suo complesso.

 

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