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IL BUONO MOBILITA'? PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE VA TASSATO

02 Settembre 2020

Con risposta all'interpello 293 del 31 Agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualsiasi voucher prepagato valido per l'acquisto a titolo esemplificativo di biciclette, car sharing, bike sharing, titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, eventuali contributi per l'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto locale o incentivi proporzionati ai km percorsi con mobilità di trasporto sostenibile concorrono alla formazione della base imponibile del reddito da lavoro dipendente dei lavoratori cui vengono corrisposti, partecipando al raggiungimento della soglia di esenzione annuale per i fringe benefit pari a Euro 258,23. Qualora il valore dei fringe benefit complessivamente erogati nel periodo d'imposta superi tale limite, i beni e i servizi  andranno a concorrere interamente alla formazione del reddito. Si precisa infine che l'art. 112 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto, per il solo anno 2020, un limite di esenzione per i fringe benefit pari a Euro 516,46. 

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