LAVORO INTERMITTENTE
Con la circolare n. 15/2025, a seguito dell’abrogazione del R.D. n.2657/1923, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle conseguenze in tema di disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico.
Si è,infatti,posta la questione se sia implicitamente avvenuta la contestuale abrogazione del D.M. 23 ottobre 2004 che stabilisce che «è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657».La circolare conferma quanto già ribadito, da ultimo,nella nota n. 1180 del 10 luglio 2025, cioè che il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto citato va considerato quale rinvio meramente materiale, con la conseguenza che il richiamo a tali disposizioni non è influenzato dalle successive vicende normative.Il citato D.M. deve ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015,in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 81/2015.Pertanto, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso D.M.del 2004, sono ancora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del relativo provvedimento normativo, il che consente l’utilizzabilità della tabella per la stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.
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