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PRELIEVI E RIMBORSI DA MODELLO 730

Scritto il 30 Luglio 2024

Anche nel 2024 i sostituti d’imposta sono chiamati alla gestione dei modelli 730-4, necessari per effettuare i conguagli derivanti dai modelli 730 sulle retribuzioni dei dipendenti.

 

Lavorartori dipendenti: quando e come avvengono i rimborsi?

Il datore di lavoro effettua i conguagli di imposta risultanti dal modello 730 in busta paga, purché abbia ricevuto i risultati contabili delle dichiarazioni attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Pertanto, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro effettua i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o a trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo:

  • saldo e primo acconto relativi all’Irpef
  • cedolare secca
  • addizionali regionale e comunale all’Irpef
  • acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata
  • acconto all’addizionale comunale all’Irpef
  • imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, è trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (o dalla data della trasmissione se questa è successiva a detto termine). Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate entro il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare. Chi non volesse che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 (es. perchè il contribuente ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo siano in misura minore) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al datore di lavoro entro 10 Ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene dovuto.

 

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