ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: QUALI SONO LE MODALITA' DI RISCOSSIONE?
Scritto il 01 Marzo 2022
MODALITA' DI RISCOSSIONE
L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:
- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’area Sepa. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
- libretto di risparmio dotato di codice Iban;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all’articolo 5, D.L. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di Iban, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
- liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
- liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’Iban in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea Sepa, il richiedente allegherà alla domanda il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione. Sul sito Inps, alla sezione “Utenti” > “Banche e Intermediari finanziari” > “Per orientarsi”, è disponibile l’elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati direttamente o indirettamente con l’Inps, per i quali la verifica della titolarità dell’Iban sarà svolta automaticamente attraverso il predetto servizio telematico, e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad allegare il modello di Financial Identification all’atto della domanda dell’assegno unico.
Il pagamento dell’assegno unico e universale in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l’assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il pagamento dell’assegno unico e universale è effettuato dalla Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell’Inps.
Isee quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo
L’assegno viene attribuito sulla base dell’Isee del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta, altresì, ai nuclei familiari in assenza di Isee. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti.
In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore, calcolato ai sensi dell’articolo 7 (Isee minorenni) e dell’articolo 9 (Isee minorenni corrente), D.P.C.M. 159/2013, del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’Isee ordinario.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’Isee di cui agli articoli 2-5 (Isee ordinario) e all’articolo 9 (Isee ordinario corrente), D.P.C.M. 159/2013.
CALCOLO DELLA RATA MENSILE DI ASSEGNO SPETTANTE
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’Isee presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno è prevista la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’Isee valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.
Per le domande presentate dal 1° luglio l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’Isee presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’Isee.
ISEE RECANTE OMISSIONI/DIFFORMITA'
La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’Isee, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di Isee.
Alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:
- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione Isee difforme. In tale ipotesi, l’Inps può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova Dsu, priva di difformità;
- richiedere al Caf la rettifica della Dsu, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite Caf e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
COMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO RISPETTO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di Reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo. Con successivo messaggio l’Inps fornirà le indicazioni di dettaglio relative all’integrazione dell’assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.
Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’Anf
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è verificata:
l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore. Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno, altresì, essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;
potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021;
sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli Anf;
sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.
A decorrere dal 1° marzo 2022:
limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall’articolo 2, D.L. 69/1988, e dall’articolo 4, T.U. assegni familiari, approvato con D.P.R. 797/1955;
per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12, Tuir, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
ADEMPIMENTI IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA
Conseguentemente alle novità introdotte dal decreto istitutivo dell’assegno unico universale, dal 1° marzo 2022 le detrazioni fiscali sono così modificate:
- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di 3 figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose.
PRECISAZIONI INPS SUI PAGAMENTI
Con comunicato stampa del 22 febbraio, l’Inps ricorda che l’assegno unico sarà erogato dall’Inps stesso sull’Iban indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.
Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l’Iban, l’assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.
L’iban che si comunica deve:
- essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell’area Sepa (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio);
- risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace (in tal caso l’Iban può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo).
La verifica in merito alla titolarità dell’Iban di pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell’Iban al codice fiscale del richiedente, il pagamento verrà bloccato.
In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di assegno unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l’Iban direttamente.
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