ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: QUANTO SPETTA?
Scritto il 01 Marzo 2022
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di Isee. Ai fini dell’individuazione dell’Isee da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’Isee del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di Isee, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente. Al riguardo si precisa che, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante, in assenza di Isee spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi. Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.
LE MAGGIORAZIONI PREVISTE
Al fine di verificare se possano essere riconosciute le maggiorazioni previste dalla normativa, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.
FIGLI SUCCESSIVI AL SECONDO
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.
MAGGIORAZIONI PER LE MADRI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
GENITORI ENTRAMBI TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.
Rilevano, ai fini della maggiorazione in discorso, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo che devono essere posseduti al momento della domanda.
In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo si precisa che rilevano altresì:
- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
ALTRE MAGGIORAZIONI
È, altresì, riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, gli importi dell’assegno e le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
MAGGIORAZIONE COMPENSATIVA PER I NUCLEI FAMILIARI CON ISEE NON SUPERIORE A 25.000 EURO
Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024 si introduce una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
- valore dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Anf in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).
La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’Inps, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base della previgente normativa e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12, Tuir. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico e universale.
Il calcolo della “componente familiare” viene precisato all’articolo 5, comma 4, D.Lgs. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori da quelli che comprendono un solo genitore (ad esempio, genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.
In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al D.Lgs. 230/2021, assumendo dall’ultima attestazione Isee valida del genitore richiedente l’assegno il parametro dell’Indicatore della situazione reddituale (Isr). Nel caso di nuclei monoparentali, l’operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al D.Lgs. 230/2021.
Il decreto definisce puntualmente anche il calcolo della c.d. “componente fiscale”, che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle 2 tabelle (C o D) allegate al D.Lgs. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e 2 i genitori ovvero uno soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dsu e, pertanto, va desunto dall’ultimo Isee valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini Irpef, a cui viene sommato l’eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta rilevabile dall’Isee.
La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra spetta per intero nell’anno 2022, mentre nelle annualità successive compete in misura parziale, fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:
per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno unico e universale
La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:
portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’articolo 345 ss., cod. civ., ovvero in capo al genitore ai sensi dell’articolo 404 ss., cod. civ.).
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
VARIAZIONI DEL NUCLEO
La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dsu già presentata per gli eventi sopravvenuti.
EROGAZIONE DEL BENEFICIO
L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento, “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l’imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.
Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui, nonostante l’affidamento condiviso del minore, il giudice, con proprio provvedimento, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.
DOMANDA DA PARTE DI FIGLI MAGGIORENNI
I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata, se disabili. Al riguardo, si precisa che i figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all’assegno unico e universale nel rispetto del limite di età e delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 230/2021, a eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto dalla lettera c) del medesimo articolo per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell’assegno.
La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini Irpef dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo Isee dei genitori o di uno di essi.
Al riguardo, per i figli maggiorenni non conviventi, si ricorda che il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 159/2013, e che si applica per i figli maggiorenni non conviventi quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, lettera b), D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini Irpef dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l’Inps provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
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