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RIPRESA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE: COSA FARE IN CASO DI GENITORI CON FIGLI IN QUARANTENA

Scritto il 09 Settembre 2021

In vista della ripresa delle attività scolastiche è bene chiarire che non è più possibile chiedere il congedo parentale straordinario, retribuito al 50%, per assistere il figlio minore di 14 anni oppure disabile grave, il quale viene sottoposto in quarantena o in Dad per motivi legati al Covid-19.

Infatti, la possibilità di avvalersi del predetto congedo straordinario, previsto dall’articolo 2 del Dl 30/2021, è stata limitata al 30 giugno 2021 e, ad oggi, non è più stata rinnovata.


Pertanto, qualora un genitore con figlio sottoposto in quarantena/dad (e che non può svolgere smart working) avesse l’esigenza di dedicarsi al minore, l’unica soluzione che egli avrà per tenere una propria continuità retributiva piena sarà quella di richiedere le ferie o i permessi.


In alternativa sarò possibile richiedere uno speciale congedo per la malattia del figlio. Si tratta di un congedo non retribuito (è parzialmente retributio solo nel settore pubblico) che può essere richiesto da entrambi i genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, per assistere il proprio figlio malato. La fruizione del congedo deve essere alternata, cioè i genitori non possono fruirne contemporaneamente per gli stessi giorni.


Per fruire di questa agevolazione (valida peraltro solo fino agli 8 anni del figlio malato) è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.


La durata complessiva del congedo per la malattia del figlio varia a seconda dell’età del bambino. Precisamente, entrambi i genitori hanno diritto:

  • nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia dello stesso, senza limiti di tempo;
  • dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente.

 

I periodi di assenza per questo congedo sono coperti da contribuzione figurativa intera per le assenze fino a tre anni di età del bambino e da contribuzione figurativa ridotta, con possibilità di contribuzione volontaria, dai tre agli otto anni.

 

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