FRINGE BENEFIT A GO-GO NEL 2022, FINALMENTE! VINCONO AZIENDE E COLLABORATORI…
Scritto il 10 Ottobre 2022
Per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.
Data la palese difficoltà che stanno incontrando famiglie e aziende a fronte del forte aumento dei prezzi dei prodotti energetici, il Governo, a mezzo del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis, appena convertito in legge), oltre ad altri interventi, è andato a modificare, come di seguito esposto in sintesi, la soglia di non imponibilità annua riguardante il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, da parte del datore di lavoro. In tal modo, pertanto, si è pensato di offrire una riduzione del carico fiscale e contributivo. È noto come il Tuir preveda (ex articolo 51, comma 3) una soglia di non imponibilità fiscale, in via ordinaria e in relazione al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, pari a 258,23 euro; soglia che, si ricorda, non rappresenta una franchigia secca per tale valore, dato che la norma prevede che se il predetto valore, di beni o servizi ceduti, risulti nell’anno fiscale superiore al citato limite, l’intero importo andrà a formare il reddito del dipendente. Dopo un precedente aumento di tale soglia, col recente D.L. 115/2022 è stato disposto che, soltanto per l’anno 2022, tale soglia venga innalzata a 600 euro, andandovi a comprendere, oltre alle ordinarie cessioni di beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Si assiste, dunque, sia a un aumento della soglia che a un ampliamento delle erogazioni agevolate, che puntano a mitigare proprio le difficoltà sussistenti sui costi energetici.
Sul punto si attendono, tuttavia, dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, soprattutto in relazione al fatto che tale valore di 600 euro sia da considerare soltanto sostitutivo del precedente ovvero vada a operare come una vera e propria franchigia fissa.
I buoni carburante ex Decreto Ucraina
Ricordiamo peraltro come, a mezzo del D.L. 51/2022 (c.d. Decreto Ucraina), sia stata concessa, soltanto per l’anno 2022, l’erogazione volontaria di buoni carburante in esenzione d’imposta, da parte del datore ai lavoratori, per un valore massimo di 200 euro. Come è stato chiarito dalla circolare n. 27/E/2022 dell’Agenzia delle entrate, detti buoni carburante potranno aggiungersi al valore della soglia di esenzione fiscale innanzi esposta. Da notare che tali buoni, nel rispetto del principio di cassa allargata, potranno essere erogati entro il 12 gennaio 2023 e consumati dai lavoratori anche oltre.
Si ricorda che le cessioni di beni o servizi, i rimborsi dei pagamenti delle bollette energetiche, così come i buoni carburante, potranno essere concessi anche ad personam, dunque al singolo lavoratore, e non necessitano di appositi specifici accordi.
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