NUOVE CAUSALI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Scritto il 18 Maggio 2023
Con l'entrata in vigore del D.L. 48/2023 cambiano le causali da prevedere nei contratti a tempo determinato e nelle somministrazioni di manodopera a termine.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: QUANTO DURERA' SENZA CAUSALI?
Il contratto a tempo determinato è libero (nel senso che non serve alcuna specifica causale, salvo il rispetto dei limiti massimi definiti dal CCNL), fino a 12 mesi di durata.
Sempre all’interno dei 12 mesi iniziali è possibile prorogare il tempo determinato per un massimo di 4 volte, sempre SENZA la causale.
QUANDO SERVE LA CAUSALE?
La causale deve esser sempre presente:
- quando il contratto ha già una durata iniziale SUPERIORE ai 12 mesi (ma non oltre i 24 mesi);
- quando, per effetto di una successiva proroga (nel rispetto delle MAX 4 proroghe possibili), il contratto a tempo determinato supera il 12esimo mese, ma sempre entro i 24 mesi totali.
A partire dal 5 maggio 2023 (data di entrate in vigore del “Decreto Lavoro”) queste sono le nuove causali INDISPENSABILI nei casi di contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi, ma entro i 24:
- NEI CASI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI, i quali possono essere sia CCNL, sia accordi di II livello (aziendali o territoriali);
- IN ASSENZA DEI CASI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, MA COMUNQUE ENTRO IL 30 APRILE 2024 (si tratta quindi di una causale provvisoria, in attesa che i CCNL si adeguino), PER ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA O PRODUTTIVA INDIVIDUATE DALLE PARTI - ATTENZIONE: si pone l’accento sul fatto che, qualora si optasse per questa causale, all’interno del contratto dovranno essere esposte in modo chiaro e analitico quali sono le effettive esigenze tecniche / produttive / organizzative addotte dall’azienda.
- PER RAGIONI SOSTITUTIVE, Si specifica che la causale relativa alla “sostituzione di altri lavoratori” DEVE riguardare “altri lavoratori temporaneamente assenti ma con diritto alla conservazione del posto”.
A scopo meramente esemplificativo, si potrà usare questa causale:
- per la sostituzione maternità
- per la sostituzione di un lavoratore in malattia o infortunato
- per la sostituzione di un lavoratore in congedo / aspettativa
Sempre a scopo esemplificativo, NON si potrà usare la causale di sostituzione per:
- sostituzione di lavoratori dimessi
- sostituzione di lavoratori licenziati
- sostituzione di lavoratori che vanno in pensione
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