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NUOVE CAUSALI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Scritto il 18 Maggio 2023

Con l'entrata in vigore del D.L. 48/2023 cambiano le causali da prevedere nei contratti a tempo determinato e nelle somministrazioni di manodopera a termine.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: QUANTO DURERA' SENZA CAUSALI?

Il contratto a tempo determinato è libero (nel senso che non serve alcuna specifica causale, salvo il rispetto dei limiti massimi definiti dal CCNL), fino a 12 mesi di durata.

Sempre all’interno dei 12 mesi iniziali è possibile prorogare il tempo determinato per un massimo di 4 volte, sempre SENZA la causale.

 

QUANDO SERVE LA CAUSALE?

La causale deve esser sempre presente:

  • quando il contratto ha già una durata iniziale SUPERIORE ai 12 mesi (ma non oltre i 24 mesi);
  • quando, per effetto di una successiva proroga (nel rispetto delle MAX 4 proroghe possibili), il contratto a tempo determinato supera il 12esimo mese, ma sempre entro i 24 mesi totali.

A partire dal 5 maggio 2023 (data di entrate in vigore del “Decreto Lavoro”) queste sono le nuove causali INDISPENSABILI nei casi di contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi, ma entro i 24:

  1. NEI CASI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI, i quali possono essere sia CCNL, sia accordi di II livello (aziendali o territoriali);
  2. IN ASSENZA DEI CASI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, MA COMUNQUE ENTRO IL 30 APRILE 2024 (si tratta quindi di una causale provvisoria, in attesa che i CCNL si adeguino), PER ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA O PRODUTTIVA INDIVIDUATE DALLE PARTI - ATTENZIONE: si pone l’accento sul fatto che, qualora si optasse per questa causale, all’interno del contratto dovranno essere esposte in modo chiaro e analitico quali sono le effettive esigenze tecniche / produttive / organizzative addotte dall’azienda.
  3. PER RAGIONI SOSTITUTIVE, Si specifica che la causale relativa alla “sostituzione di altri lavoratori” DEVE riguardare “altri lavoratori temporaneamente assenti ma con diritto alla conservazione del posto”.

A scopo meramente esemplificativo, si potrà usare questa causale:

  • per la sostituzione maternità
  • per la sostituzione di un lavoratore in malattia o infortunato
  • per la sostituzione di un lavoratore in congedo / aspettativa

Sempre a scopo esemplificativo, NON si potrà usare la causale di sostituzione per:

  • sostituzione di lavoratori dimessi
  • sostituzione di lavoratori licenziati
  • sostituzione di lavoratori che vanno in pensione

 

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