INDENNITA' DI CONGEDO PARENTALE ALL'80% PER UN MESE
Scritto il 30 Giugno 2023
Con la circolare n. 45/2023 l’Inps ha diffuso le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 che ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità spettante per 1 mensilità da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
A CHI SPETTA E COME RICHIEDERLO
Spetta solo per i lavoratori dipendenti, restando escluse le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, etc.), con la conseguenza che, se un genitore è dipendente e l’altro no, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali (portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”; Contact center; Istituti di patronato).
Vale la pena evidenziare che la modifica normativa:
- non ha aggiunto 1 ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, limitandosi a elevare l’indennità all’80% (invece del 30%) per 1 solo mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, purché fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;
- ha previsto che il mese indennizzato all’80% sia 1 solo per entrambi i genitori e possa essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi, con la possibilità di goderne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
La maggiorazione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo (intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria).
Dato che il Legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell’indennità maggiorata più breve rispetto a quello previsto per fruire del congedo, l’Inps precisa che:
- i periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2023 per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 1 mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del 1° mese indennizzato all’80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (in tale caso sono indennizzabili al 30%).
DECORRENZA DELLA DISPOSIZIONE
La novità interessa solo i genitori che terminano (anche per 1 solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (obbligatorio o alternativo) dopo il 31 dicembre 2022, essendo escluso chi abbia concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
In caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla gestione separata o a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, ma solo il termine finale del congedo di paternità.
VUOI APPROFONDIRE L'ARGOMENTO? CONTATTACI
Ultimi articoli
12 Novembre 2024
29 Ottobre 2024
Articoli popolari
22 Luglio 2020
01 Giugno 2021
17 Giugno 2020