Cura Italia: tutte le misure del decreto a tutela dei lavoratori (dipendenti e titolari)
Scritto il 02 Aprile 2020
Il Decreto Legge 18/2020 (più noto come “Decreto Cura Italia”) ha introdotto tantissime novità per il mondo del lavoro, novità che toccano proprio tutti, sia lavoratori dipendenti che imprenditori e autonomi: in questo articolo riassumiamo tutte le principali novità che è bene conoscere.
L’emergenza da Covid-19 è ormai nella sua fase di piena, e le forti restrizioni imposte dal governo hanno portato ampie conseguenze sul mondo del lavoro: gli articoli da 19 a 22 del Decreto hanno esteso gli ammortizzatori sociali ad un’ampia platea di lavoratori, i quali vi accedono con semplificazioni e deroghe rispetto alla normativa ordinaria. Ma non tutti sono coperti dalla cassa integrazione; vediamo allora quali misure sono previste per gli esclusi dagli ammortizzatori sociali.
MISURE PER LAVORATORI GENITORI
Il Decreto introduce di fatto un nuovo congedo straordinario a favore di lavoratori genitori. La novità, prevista dall’articolo 23, consente a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato un congedo della durata massima di 15 giorni per la cura dei figli fino a 12 anni (rimasti a casa da scuole e asili chiusi); il congedo prevede un indennità totalmente a carico dell’INPS pari al 50% della retribuzione media giornaliera calcolata ai fini dell’indennizzo dei congedi parentali.
Possono fruire di questa possibilità, alternativamente, entrambi i genitori lavoratori. Inoltre questa misura sostituisce in maniera totale il normale congedo parentale. Ciò significa che per chi sta già fruendo dei congedi parentali “classici”, vedrà trasformarsi questi ultimi, in modo automatico, nel nuovo congedo straordinario maggiormente retribuito (dal 30% al 50%, come abbiamo scritto sopra).
Non si può godere di questo congedo se nel nucleo familiare l’altro genitore beneficia di ammortizzatori sociali (ad esempio, se è in cassa integrazione) o se è privo di occupazione.
Il limite di età di 12 anni per accedere all’indennità non si applica se il figlio è portatore di disabilità grave; è invece possibile accedere ad un congedo privo di indennità (con mero diritto alla conservazione del posto) se il figlio ha età compresa tra i 12 e i 16 anni.
I genitori che hanno i requisiti e che volessero fruire del congedo possono fare domanda al datore di lavoro e all’INPS, tramite apposita sezione dedicata alla richiesta dei congedi parentali.
E PER GLI AUTONOMI? Lo stesso sistema è previsto per lavoratori autonomi iscritti all’INPS (esempio: artigiani, commercianti…), i quali possono richiedere (direttamente all’INPS) un indennità giornaliera, per massimo 15 giorni, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, stabilita annualmente dalla Legge, a seconda del tipo di lavoro a cui ci si riferisce.
Il congedo straordinario qui in esame ha validità fino al 3 aprile, ma è facilmente prevedibile una sua proroga da parte del nuovo decreto in arrivo, dato che le scuole resteranno chiuse almeno fino a fine aprile.
E IL BONUS BABY-SITTER? Il famoso bonus baby-sitter è una misura alternativa al congedo straordinario appena esposto (o si sceglie il congedo, oppure il bonus baby-sitter). L’importo del bonus è noto: 600 euro, erogati direttamente dall’INPS. Anche in questo caso possono usufruirne lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’INPS, ma, a differenza dei congedi, il bonus è anche a favore degli autonomi non iscritti all’INPS.
MISURE PER I TITOLARI DI LEGGE 104
Il “Cura Italia” ha previsto un’estensione dei permessi che spettano ai titolari di Legge 104, ossia a lavoratori portatori di disabilità o che prestano assistenza ad un familiare disabile. Se ne occupa l’articolo 24 del Decreto, il quale estende fino a 18 giorni totali al mese i permessi derivanti da legge 104 (estensione, per ora, valida per i mesi di marzo e aprile 2020).
Inoltre, per i soggetti destinatari della legge 104, il decreto Cura Italia ribadisce ancora una volta, in particolare a loro favore, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in Smart Working, diritto che rimane fermo fino al 30 aprile 2020 (ovviamente laddove il tipo di lavoro renda possibile la prestazione lavorativa da remoto).
BONUS AUTONOMI – PARTITE IVA – AGRICOLTORI
Il Decreto cura Italia pone delle differenze, a livello di requisiti, per poter ottenere il famoso Bonus da 600 euro. Per questo è possibile operare una distinzione in tre categorie:
- Nella prima categoria finiscono i liberi professionisti titolari di partita IVA e i Collaboratori Coordinati Continuativi: essi devono essere attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e non titolari di pensione;
- Della seconda categoria fanno invece parte gli iscritti in via esclusiva alle gestioni previdenziali INPS degli Artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: per loro non vi è il requisito di “essere in attività alla data del 23 febbraio 2020, ma rimane la condizione di non godere di alcun trattamento pensionistico.
- Appartengono alla terza categoria gli operatori agricoli a tempo determinato nonché le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali: loro, pur non titolari di partita IVA, possono accedere al bonus da 600 euro a condizione che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro agricolo dipendente effettivo nell’anno 2019, e che non siano titolari di pensione.
Sono quindi (per ora) esclusi dal bonus da 600 euro i professionisti iscritti a Casse di previdenza privatizzate (avvocati, medici, commercialisti, consulenti…). Per loro è stato però creato un apposito fondo cui poter attingere (“Fondo per il reddito di ultima istanza”). Il fondo è stato infatti pensato per “garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che (…) hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”. I criteri di attribuzione delle indennità provenienti da questo fondo dovranno essere definite con un decreto interministeriale (del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze), da adottarsi entro il 16 aprile 2020.
Per quanto riguarda invece gli amministratori di società di capitali iscritti alla gestione separata INPS, l’applicabilità o meno del bonus da 600 euro rimane suscettibile di interpretazione, in attesa di chiarimenti da parte degli organi competenti; essi infatti sono spesso stati esclusi dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla disciplina dei CoCoCo, trattandosi di un “rapporto societario”. Il che li escluderebbe dalla prima categoria sopra esposta; senza alcuna ombra di dubbio nemmeno possono rientrare nella terza categoria.
La vera questione, è se questi soggetti possono rientrare nella seconda categoria: la norma (ex articolo 28) si riferisce infatti in modo generico a “lavoratori autonomi”, iscritti alle gestioni artigiani/commercianti, senza precisare il necessario possesso della partita IVA (come invece avviene per la prima categoria); da qui potrebbe intendersi che gli amministratori potrebbero beneficiare del bonus proprio a ragion di questa interpretazione. In attesa di chiarimenti, si consiglia quindi a tali soggetti di fare istanza per richiedere il bonus da 600 euro.
MISURE A TUTELA DI DISOCCUPATI INVOLONTARI
Sono previste anche delle novità a favore di soggetti “disoccupati involontari”, ossia per i soggetti titolari di un diritto soggettivo all’indennità di disoccupazione. In particolare la normativa (articolo 33 del decreto) prevede un allungamento dei termini per poter richiedere la Naspi e la Dis-coll. Per effetto delle modifiche, questi sono i nuovi termini, validi per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano in questo anno 2020 (dal 1 gennaio al 31 dicembre):
- 128 giorni per richiedere all’INPS la prestazione, a pena di decadenza (prima erano 68);
- 68 giorni per poter richiedere il trattamento senza perdere alcuna somma spettante del trattamento, anziché 8 ( Naspi e Diss-coll spettano infatti in modo “pieno”, normalmente, dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; una richiesta oltre questi 8 giorni comporterebbe il diritto di poterla richiedere, ma perdendo le giornate precedenti alla richiesta; con questa novità inserita nel decreto, invece, è possibile chiederla entro 68 giorni, senza perdere nemmeno 1 euro del trattamento totale spettante);
- Vengono altresì ampliati i termini per poter richiedere il c.d incentivo all’autoimprenditorialità, consistente nel pagamento diretto in unica soluzione del trattamento di Naspi, per lavoratori che intendano avvalersi della possibilità di avviare una propria impresa autonoma: i termini per richiedere tale pagamento anticipato sono di 90 giorni dall’avvio dell’attività (anziché 30) per tutto il 2020;
- Infine sono ampliati anche i termini entro cui trasmettere le dovute comunicazioni per soggetti titolari di Naspi che vogliono mantenere il trattamento ridotto della Naspi nel caso in cui abbiano trovato un lavoretto che porti ad un reddito annuo sotto gli 8.000,00 euro: termine di 90 giorni dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro, anziché 30.
ATTENZIONE: il Cura Italia permette al tempo stesso una vera e propria sanatoria, per tutte le domande e comunicazioni (relative a disoccupazioni involontarie intervenute al 2020) già inviate e respinte per superamento dei termini ordinari: sarà consentito dunque un riesame d’ufficio di tutte le istanze rigettate per superamento dei termini.
I DIVIETI DI LICENZIAMENTI “ECONOMICI”
Il Decreto L egge n. 18 del 2020 ha di fatto bloccato i licenziamenti per motivi economici, ed in particolare:
- I Licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo sono bloccati dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 15 maggio 2020.
- I licenziamenti collettivi sono anch’essi bloccati dal 17 marzo al 15 maggio, ma v’è di più: sono altresì congelate le procedure di licenziamento collettivo che siano state avviate dopo il 23 febbraio, e fino alla data del 15 maggio.
Tutte le altre tipologie di licenziamento, non rientranti nei licenziamenti economici (per Giustificato Motivo Oggettivo o Licenziamenti Collettivi) sono invece consentiti, compreso il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
MISURE PER GLI OPERATORI DEL TURISMO
L’articolo 29 è appositamente dedicato ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, i quali abbiano cessato involontariamente il loro rapporto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e che non risultano titolari né di pensione, ne di rapporto di lavoro dipendente: per loro è previsto un bonus di 600 euro che, per espressa previsione legislativa, non viene considerato ai fini della formazione del reddito. Il Bonus si chiede telematicamente sul sito INPS.
Il bonus non è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito previste del decreto Cura Italia, ed è incompatibile con il reddito di cittadinanza.
MISURE PER GLI ARTISTI ED OPERATORI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO
Tra i soggetti più duramente messi alla prova da questa emergenza, vi sono sicuramente anche gli artisti: la chiusura di cinema, teatri e sale da concerto li ha messi in forte difficoltà.
Per loro, l’articolo 38 prevede la possibilità di ottenere un bonus da 600 euro, a condizione che:
- Siano iscritti al FPLS (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo);
- Abbiano maturato almeno 30 contributi giornalieri nel 2019;
- Non abbiano un reddito superiore a 50mila euro, riferito all’anno 2019.
Per quanto riguarda invece gli artisti che abbiano rapporti di dipendenza con Case Artistiche, per loro è fatta salva la possibilità di ricorrere alla Cassa in Deroga.
SGUARDO AL FUTURO: E GLI ALTRI?
Sono molti i soggetti penalizzati da questa assurda crisi (sanitaria ed economica al tempo stesso) che ad oggi non sono ancora inclusi nelle misure del decreto Cura Italia di Marzo.
Il governo ha però annunciato (in una conferenza stampa tenuta dal Premier Conte e dal Ministro Gualtieri tenuta sabato sera scorso a Palazzo Chigi) che nel nuovo Decreto d’aprile, non solo saranno confermate le principali misure a tutela dei lavoratori previste dal decreto di marzo, ma che verrà anche ampliata la platea di soggetti beneficiari di forme di assistenza al reddito, con particolare riguardo ai precari e, più in generale, a soggetti che versano in difficili condizioni economiche.
In particolare, degno di nota è il C.d “Reddito di Emergenza”, che potrebbe essere varato entro il 16 aprile: di cosa si tratta?
Stando alle prime dichiarazioni, si tratterebbe di un allargamento del Bonus di 600 euro, sia nell’importo (non è escluso che si possa arrivare a 800 euro, destinando al reddito di emergenza risorse per oltre 6 Miliardi di euro) sia nel numero di soggetti e categorie destinatarie: lavoratori stagionali, soggetti con contratto a termine in scadenza, colf, badanti… Insomma: il Governo sembra sempre più intenzionato a seguire quanto più la linea dettata dal Presidente del Consiglio ad inizio crisi: “Nessuno sarà lasciato indietro”
Ultimi articoli
12 Novembre 2024
29 Ottobre 2024
Articoli popolari
22 Luglio 2020
01 Giugno 2021
17 Giugno 2020