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Cassa integrazione, permessi speciali, licenziamenti, sostegni al reddito: tutte le novità del D.L Rilancio

Scritto il 28 Maggio 2020

Il 20 Maggio è stato pubblicato il tanto atteso super decreto che prevede le nuove misure di sostegno al mondo del lavoro, messo in ginocchio dalla crisi da Covid-19. Vediamo insieme quali sono le novità previste per sostenere i lavoratori.

Il lockdown duro è ormai alle spalle: fase due nella sua fase embrionale, via alle riaperture, e via anche (finalmente) al Decreto Legge Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020 ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 20 Maggio 2020. Si tratta di una vera e propria manovra economica straordinaria (la seconda dell’anno, dopo il D.L “cura Italia”) da 55 miliardi di euro.

Vediamo dunque come il governo ha deciso di tutelare i lavoratori e le imprese in questo momento tanto assurdo quanto imprevedibile.

 

PROROGA DELLA CASSA ITEGRAZIONE

Gli ammortizzatori sociali sono stati prorogati per un totale di 9 settimane, suddivise in due tranche: le prime 5 potranno essere godute sin d’ora e fino al 31 agosto; le rimanenti 4 sono invece fruibili solo per i mesi di settembre e ottobre 2020, a meno che non si tratti di imprese/aziende operanti nel settore del turismo, delle fiere, dei congressi e dello spettacolo: per loro v’è la possibilità di usufruire delle 9 settimane aggiuntive anche entro il 31 agosto.

 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

L’iniziale blocco dei licenziamenti, previsto dal Decreto Cura Italia per 60 giorni, è stato esteso per 5 mesi totali, con le stesse caratteristiche di prima.

Non sono dunque permessi, fino alla data del 17 agosto 2020, licenziamenti per motivi economici (dunque quelli per Giustificato motivo Oggettivo e i licenziamenti collettivi). Restano invece consentiti tutti gli altri tipi di licenziamento, come quelli per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo), quelli per mancato superamento del periodo di prova (che rientra nella categoria dei “licenziamenti ad nutum”) o quelli per superamento del periodo di comporto (che sono quelli intimati nel momento in cui si perde il diritto alla conservazione del posto per malattia prolungata nel tempo).

 

RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Si tratta di una delle novità assolute introdotte dal Decreto Legge qui in esame.

Secondo l’articolo 93 del Decreto, tutti i contratti a tempo determinato, a condizione che siano già in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, sono prorogabili o rinnovabili senza necessità di apporre le famose causali introdotte dal decreto dignità del 2018 (che di fatto rendono quasi impossibile il rinnovo o la proroga di un contratto cui cessa il periodo di acausalità concesso), anche oltre il 12^ mese di contratto o la 4^ proroga, fino al 30 agosto 2020.

Una gran bella notizia, ad avviso di noi Consulenti del Lavoro: questa “mossa” consente di ridare un minimo di slancio e flessibilità al mercato del lavoro (mai come oggi così indispensabile), permettendo il mantenimento del posto, nei confronti di lavoratori con contratti a termine in scadenza, per i quali non sarebbe possibile mantenerli in forza in azienda, se non appunto con l’apponimento di causali davvero difficili da trovare.

 

AIUTI AI GENITORI LAVORATORI

Ed eccoci a loro, una delle “categorie” tra le più messe in difficoltà dall’emergenza: i genitori lavoratori con a carico minori non ancora autosufficienti. Infatti, la chiusura di scuole e asili complica non poco la vita di questi lavoratori, i quali si sono ritrovati dall’oggi al domani con la necessità di trovare persone di fiducia cui affidare i propri figli; baby sitter, parenti, vicini di casa, nonni: una ricerca davvero complessa (soprattutto per i nonni, che per fattori legati all’età sono tra i soggetti più a rischio).

Per questo il Governo ha cercato di correre ai ripari, ampliando quanto già previsto dal Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020. Lo ha fatto così:

 

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI

I congedi parentali straordinari, inizialmente introdotti col D.L 18/2020 all’articolo 23 (di cui abbiamo parlato nel nostro articolo del 2 aprile) vengono prorogati (rispetto ai 15 giorni iniziali), in 30 giorni totali, usufruibili nell’arco temporale che va dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.

Ricordiamo che, il congedo parentale qui in esame:

  • comporta una indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione media giornaliera calcolata ai fini dell’indennizzo dei congedi parentali.
  • È dedicata a tutti i genitori che siano lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età inferiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare di appartenenza non vi siano altri membri che beneficiano di ammortizzatori sociali (se è in cassa integrazione) o che sono inoccupati.

Se invece i figli minori hanno più di 12 anni ma non più di 16, il congedo spetta in egual misura (sempre 30 giorni) ma non vi è alcun indennizzo.

 

BONUS BABY-SITTER

Misura anch’essa già prevista dal D.L Cura Italia, ed alternativa ai congedi parentali appena esposti.

Il decreto Rilancio conferma questo bonus e ne raddoppia l’importo, ad oggi pari a 1200 euro (2000 euro solo per personale del settore sanitario): tale somma potrà essere utilizzata direttamente dal richiedente, non solo per pagare la baby-sitter, ma anche per l’iscrizione a centri estivi.

 

LO SMART WORKING DIVENTA UN DIRITTO

Altra novità assoluta del Decreto Rilancio.

Il lavoro agile, ormai più conosciuto con l’inglesismo “smart working”, dopo aver già subito non poche semplificazioni nonché raccomandazioni di adesione da parte dei vari DPCM susseguitesi nel tempo, diventa un vero e proprio diritto con lo scopo di semplificare l’assistenza dei genitori nei confronti dei figli. Il diritto qui in esame spetta fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica in corso (dunque non vi è una scadenza precisa di tal diritto) per i genitori dipendenti del settore privato, a condizione che:

  • il genitore abbia in carico almeno un figlio minore di età non superiore ai 14 anni;
  • la modalità smart working sia compatibile col proprio lavoro;
  • non vi sia nel nucleo familiare altro genitore non lavoratore oppure in cassa integrazione.

 

PERMESSI LEGGE 104

Per i lavoratori portatori di disabilità o che prestano assistenza ad un familiare disabile, e che quindi sono titolari dei permessi della Legge 104, si conferma l’estensione dei permessi prevista dal D.L Cura Italia per i mesi di marzo e aprile 2020. Quindi, anche per i mesi di maggio e giugno 2020, chi ha diritto a tali permessi avrà un’estensione di 12 giorni in più rispetto a quelli normalmente spettanti.

 

AIUTI PER I DISOCCUPATI: PROROGA DI NASPI E DIS-COL

Ne parla l’articolo 92 del D.L rilancio: i sostegni al reddito dei disoccupati (NASpI e Dis-Col) che siano in scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prolungate per ulteriori due mesi, a partire dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito già previste dal D.L Cura Italia o dallo stesso D.L Rilancio.

L’importo di ciascuna delle due mensilità aggiuntive è pari all’importo dell’ultima mensilità che sarebbe spettata senza la proroga, nei limiti di un massimale di circa 700 euro mensili.

 

I SOSTEGNI AL REDDITO DI AUTONOMI E PRECARI

Vediamo infine, quali sono le novità che il D.L Rilancio prevede in tema di sostegni al reddito.

 

BONUS AUTONOMI

Il bonus da 600 euro previsto per il mese di marzo 2020 a favore degli autonomi (liberi professionisti iscritti in gestione separata, co.co.co, artigiani, ecc…) viene automaticamente rinnovato, per lo stesso importo, anche per il mese di aprile 2020. I soggetti che lo hanno richiesto per marzo 2020 non dovranno fare richieste aggiuntive: il bonus verrà corrisposto in maniera automatica da parte dell’INPS.

Novità invece per l’importo dello stesso bonus dedicato ai professionisti nel mese di maggio 2020: invece di 600 euro, sarà di 1000 euro, ma solo se durante il secondo bimestre dell’anno in corso vi sia un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 (se non c’è questo requisito, il bonus maggio resta di 600 euro).

Se invece parliamo di co.co.co, per maggio, il bonus sarà di 1000 euro solo se si saranno visti cessare il proprio rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L Rilancio.

 

BONUS PER LAVORATORI DOMESTICI

Tra i grandi esclusi dalle misure di sostegno del D.L Cura Italia vi erano sicuramente i lavoratori domestici, tra cui spiccano le figure di colf e badanti. Il D.L Rilancio corre ai ripari, prevedendo anche per tali categorie delle misure di sostegno economico.

Per loro, è previsto un bonus di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

Quali sono le condizioni per poter beneficiare di tale indennità?

  • Il (o “i”, visto che non è cosa rara che i lavoratori domestici prestino servizio per diversi soggetti) rapporto di lavoro domestico doveva già essere attivo alla data del 23 febbraio 2020;
  • Il/i rapporto/i devono avere una durata settimanale di almeno 10 ore;
  • Il lavoratore domestico titolare dell’indennità non deve essere convivente del soggetto che beneficia dei suoi servizi di assistenza.

Trattandosi di una misura totalmente nuova, non vi sono ancora i dettagli operativi sulle modalità e i tempi di richiesta di tale bonus, che peraltro verrà corrisposto fino ad esaurimento dei fondi destinati.

 

IL REDDITO DI EMERGENZA (RE.M)

Parliamo ora di quella che è stata la misura di sostegno più attesa e discussa nei lunghi giorni di attesa del Decreto Rilancio: il Reddito di Emergenza (abbreviato con la sigla “REM”).

Si tratta di un nuovo strumento di sostegno per tutelare le persone appartenenti ai nuclei familiari che versano in condizioni di necessità economica a causa del Covid-19, i quali non risultano coperti dagli strumenti di sostegno al reddito esistenti.

L’importo del REM oscilla, a seconda nel numero di membri cui il nucleo familiare si compone, fra i 400 e gli 800 euro. Il beneficio è erogato (per ora) in due quote mensili, ciascuno del medesimo importo spettante.

Quali sono le condizioni per poter accedere al Reddito di Emergenza?

  • il richiedente deve avere residenza nel territorio dello Stato Italiano;
  • il Reddito familiare ad aprile 2020 dovrà essere inferiore a una soglia di REM spettante;
  • il patrimonio mobiliare familiare nel 2019 deve essere inferiore ai 10'000 euro, accresciuti di 5mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 20'000 euro;
  • Un valore dell’ISEE inferiore ai 15'000 euro

Le domande per accedere al REM potranno essere presentate entro la fine del mese di giugno, anche se le modalità operative della richiesta non sono ancora state rese disponibili.

 

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