Esoneri contributivi e assunzioni di under 35: vantaggi per l'azienda e per il lavoratore
Scritto il 28 Maggio 2020
La legge di bilancio 2020 (L 160/2019), è intervenuta nella disciplina delle assunzioni agevolate prevedendo, all’articolo 1 comma 10, una forma di esonero contributivo a favore di datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato under 35 che non siano mai stati titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’INPS ha finalmente chiarito le modalità di fruizione del beneficio. Scopriamole insieme.
Il 28 aprile 2020 l’INPS, con la circolare n.57 ha reso note, dando concreta attuazione a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020, le modalità di effettiva fruizione dello sconto contributivo previsto per chi assume (o ha assunto) nel 2019 e 2020 a tempo indeterminato soggetti con meno di 35 anni che non siano mai stati titolari un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La misura del beneficio contributivo è pari allo sconto del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3'000 euro annui, per la durata di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore under 35 (dal 2021 bonus valido solo per assunzione di under 30).
Si tratta pertanto di una misura volta a incentivare l’occupazione stabile dei giovani, rivolta a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dal fatto che siano qualificati o meno come imprenditori) che operano in ogni settore economico del paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per questo è consigliabile che tutti i giovani under 35 in cerca di lavoro facciano presente nel CV o al colloquio il possesso di tali requisiti: le aziende per le quali si candidano terranno sicuramente in considerazione informazioni di questo genere!
Oltre alle predette condizioni (requisito anagrafico e assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato) è richiesto che l’under 35 da assumere venga inquadrato nelle categorie legali degli impiegati, operai o quadri. Sono quindi escluse dal beneficio le assunzioni di under 35 nel ruolo di dirigenti.
Il rapporto a tempo indeterminato instaurato, per poter beneficiare del beneficio in esame, può essere sia full time che part time: non conta quante ore il dipendente vada a lavorare.
Ciò che conta è la stabilità del rapporto di lavoro, vero obiettivo dell’esistenza di questo bonus.
Ed è proprio in conseguenza di questo obiettivo generico che è escluso il contratto di apprendistato dall’agevolazione: l’apprendistato, infatti, pur essendo inquadrato come un “rapporto a tempo indeterminato” consente la “facoltà di libero recesso” al termine del periodo formativo, caratteristica che, ad avviso della circolare INPS, non consente di poter parlare di “rapporto stabile”.
Per la stessa ragione di “instabilità” sono esclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro a chiamata ed il contratto di lavoro domestico, i quali sono appunto concepiti per far fronte ad attività lavorative di natura discontinua.
Sono invece incluse le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (ex contratto interinale), anche se la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. In questo caso, infatti, vi è un rapporto duraturo e solido tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione, tali da garantire una forma di stabilità al rapporto stesso;
incluse anche le assunzioni a tempo indeterminato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001.
Ma veniamo alle questioni più tecniche.
VI POSSONO ESSERE SITUAZIONI IN CUI, PUR RISPETTANDO TUTTI I REQUISITI SOPRA ESPOSTI (ETA’, PRIMA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON CARATTERE DI STABILITA’) SI PERDE IL DIRITTO AL BENEFICIO?
SI. Si perde il diritto al beneficio nei seguenti casi:
- assunzione effettuata in violazione dell’obbligo di un diritto di precedenza stabilito da legge o da contratto collettivo (ad esempio, il diritto di precedenza nei confronti di lavoratori a tempo determinato);
- se presso il datore di lavoro sono in atto casse integrazioni connesse a crisi aziendali o riorganizzazione aziendale (quindi restano compatibili col bonus le sospensioni causa Covid-19), salvi i casi in cui il lavoratore assunto sia inquadrato a livelli e mansioni differenti rispetto a quelle dei lavoratori sospesi.
- Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme o da CCNL (esempio: assunzione obbligatoria di disabili). Ciò in quanto, la ratio del beneficio in esame è di creare nuova occupazione stabile (non si può incentivare un’assunzione che è già di per se obbligatoria).
- Irregolarità contributiva;
- violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni del lavoro;
- mancato rispetto di accordi/contratti collettivi.
- Aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti per motivi economici (individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi). Qualora non vi siano stati licenziamenti nei sei mesi precedenti, ma si procede allo stesso tipo di licenziamenti nella medesima unità produttiva nei sei mesi successivi, si perde il diritto allo sconto contributivo, con effetto retroattivo.
Il bonus è compatibile con altre forme di incentivo all’occupazione?
In via generale, l’esonero contributivo per assunzione di un under 35 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
tuttavia l’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali, ad esempio, l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI o l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (oltre a quelli per cui vi è già obbligo di assunzione).
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