AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI SECONDO SEMESTRE 2023
Scritto il 30 Giugno 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, per i periodi da gennaio a dicembre 2023, il riconoscimento dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori. Per il secondo semetre 2023 tale esonerò subirà un aumento.
DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE
Per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023 l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura di:
- 6 punti percentuali, se la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- 7 punti percentuali, se la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.
Per la tredicesima mensilità l’esonero sarà pari a:
- 2 punti percentuali per importi non eccedenti 2.692 euro o 3 punti percentuali per importi non superiori a 1.923 euro, in caso di erogazione in unica mensilità;
- 2 punti percentuali su importi non superiori a 224 euro o 3 punti percentuali per importi non superiori a 160 euro, in caso di erogazione mensile e sul singolo rateo di tredicesima.
Dato che la verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e che l’innalzamento dell’esonero non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione per il periodo di paga da luglio a dicembre 2023 potrà operare, distintamente:
- sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, se inferiore o uguale a 2.692 euro (riduzione del 6%) o a 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta a dicembre 2023, se inferiore o uguale a 2.692 euro (riduzione del 2%) o a 1.923 euro (riduzione del 3%);
- sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale a 2.692 euro (riduzione del 6%) o a 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, se l’importo di tali ratei non superi 224 euro (riduzione del 2%), o 160 euro (riduzione del 3%), in caso di erogazione mensile dei ratei di tredicesima.
Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro o di 160 euro per il numero di mensilità maturate.
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