• 030 728 3030
  •  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I LICENZIAMENTI AL TEMPO DEL COVID: LE CERTEZZE E I DUBBI FINO ALLA FINE DELL’ANNO (CON UNO SGUARDO SUL FUTURO)

Scritto il 26 Ottobre 2020

l Decreto Legge 104/2020, più noto come “Decreto Agosto” ha prorogato il blocco dei licenziamenti per motivi economici: il nuovo regime speciale durerà fino al 31 dicembre 2020, ma in alcuni casi il blocco terminerà prima (e dipenderà dalla cassa integrazione).

 

Licenziamenti si, licenziamenti no: quanti dubbi in questo 2020!

Dal 17 marzo in Italia vige il “blocco dei licenziamenti”, ma il realtà il blocco non riguarda tutti i tipi di licenziamento, ed anche la data di fine del “blocco” non è uguale per tutti.

Ma vediamo di fare ordine.

 

Quali sono i licenziamenti interessati dal blocco?

Il blocco licenziamenti in corso riguarda solo i licenziamenti intimati per motivi economici del datore di lavoro/ dell’impresa per la quale il dipendente è assunto (e dunque, in gergo tecnico, sono vietati i licenziamenti “per giustificato motivo oggettivo” e quelli “collettivi”).

Possiamo quindi elencare i tipi di licenziamento che possono essere legittimamente intimati:

  • licenziamenti per motivi disciplinari (ossia quelli per “giusta causa” o per “giustificato motivo soggettivo”);
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto, ossia per aver superato il tempo massimo di malattia che dà diritto alla conservazione del posto;
  • licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova.

Ma vi è di più. Vi sono delle tipologie di licenziamenti che, pur rientrando nella macro categoria dei “Licenziamenti per motivi economici”, restano permessi, in quanto si tratta di eccezioni espressamente previste dallo stesso DL 104/2020. Ecco dunque le eccezioni:

  • Licenziamento intimato nei casi di cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti a messa in liquidazione senza continuazione anche solo parziale dell’attività.
  • Licenziamento intimato a seguito di fallimento, in mancanza di esercizio provvisorio dell’impresa.
  • Licenziamenti intimati al personale già impegnato in appalto in caso di subentro di un nuovo appaltatore in base alla legge, al CCNL applicato ovvero ad una clausola del contratto di appalto.
  • Licenziamenti che avvengono in esecuzione di un accordo collettivo aziendale (stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questi casi, i lavoratori che aderiranno all’accordo di incentivazione all’esodo sarà comunque garantito il trattamento di NASPI.

 

Fino a quando durerà il blocco licenziamenti?

A differenza di quanto era previsto fino al 17 agosto (ai sensi del D.L Rilancio) dove il blocco dei licenziamenti aveva un termine certo ed uguale per tutti, col D.L Agosto la scadenza del blocco è diventata mobile; in particolare vi sarà blocco dei licenziamenti:

  • per tutte quelle aziende che stanno usufruendo dei trattamenti di cassa integrazione, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Siccome le ultime 18 settimane di cassa concesse, se usate in modo continuativo, scadranno a metà novembre, per alcune aziende si potrà procedere a licenziamenti per motivi economici già dalla settimana del 16 novembre.
  • Per le aziende che, pur non utilizzando le nuove settimane di cassa, stanno godendo dello sconto contributivo della durata massima di 4 mesi, ottenuto proprio per non aver richiesto altra cassa integrazione.

 

E per quelle aziende che non hanno richiesto la cassa integrazione e non beneficiano dello sconto contributivo per non averla richiesta?

È per queste aziende che si pone il grande dubbio interpretativo, che ad oggi (incredibilmente) non è ancora stato chiarito dal legislatore.

La questione è ancora oggetto di dibattito tra giuristi ed esperti di diritto del lavoro, ma vi è un orientamento che può dirsi prevalente, secondo cui, per queste aziende sarebbe preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti fino al 31 dicembre 2020.

Il ragionamento alla base di questa interpretazione è il seguente: il Governo ha messo a disposizione gli ammortizzatori sociali quali forme di sostegno al reddito per lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa, a causa della crisi da Covid-19; quindi è come se il Governo dicesse: “tu azienda ritieni di dover procedere a licenziamenti? Prima di farlo prova a utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito messi a disposizione. Quando li avrai esauriti, se la situazione di crisi rimarrà, allora potrai licenziare”.

 

E in futuro? Il blocco dei licenziamenti si fermerà col raggiungimento dei termini (mobili) fissati dal Decreto di Agosto?

Rispondere con certezza è impossibile, ma è probabile che il blocco dei licenziamenti proseguirà.

Infatti la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo proporrà in Consiglio dei Ministri la proroga del blocco licenziamenti fino al 31 gennaio 2021, data di scadenza dello Stato di Emergenza; Le parti sociali, invece, hanno già chiesto un allungamento del blocco fino ai primi mesi del 2021, cosa che invece non convince la maggioranza dell’esecutivo, consapevole del fatto che un blocco ad oltranza rischia seriamente di finire sotto il giudizio della Corte Costituzionale, per contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, in tema di “libertà di iniziativa economica - imprenditoriale”.

Dovremo aspettare molto per scoprire cosa ne sarà del blocco dei licenziamenti? In realtà no: il Governo è al lavoro per definire i parametri fondamentali della Legge di Bilancio, nella quale il Governo dovrebbe decidere sul nuovo eventuale termine del blocco, oltre che sulla proroga della cassa integrazione: i sindacati sono pronti alle barricate! Non resta che aspettare, ai posteri l’ardua sentenza…

Condividi con:

  • Via del Sebino 12/B, 25126 Brescia (BS)

  •  Via F. Algarotti 4, 20124 Milano (MI)

  •  Via Repubblica 114, 25068 Sarezzo (BS)

  • 030 7283030 (Brescia) -  02 97190054 (Milano)

  • 030 3392236

  • 347 1818399

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.