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L'incentivo per chi assume persone con reddito di cittadinanza: aspetti generali

Scritto il 13 Settembre 2019

Il Legislatore ha introdotto incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del reddito di cittadinanza (di seguito, Rdc).

Nello specifico, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, viene disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’Anpal.

Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i Centri per l’impiego o presso le agenzie per il lavoro, un patto di formazione con il quale assicurano al beneficiario del Rdc lo svolgimento di un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di università e enti pubblici di ricerca.

Qualora la successiva assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al citato patto di formazione, il predetto incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro.

L’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. La durata dell’incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in 6 mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’ente di formazione.

Gli incentivi spettano, purché:

  • il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
  • siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015;
  • il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno. Ciò non vale nel caso in cui il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

L’incentivo in parola è compatibile con le agevolazioni previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, per le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età ovvero di soggetti con almeno 35 anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
La fruizione dell’incentivo in discorso è riconosciuta nei limiti e alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di stato secondo il regime de minimis.
La circolare Inps n. 104/2019, dopo aver riepilogato la disposizione normativa, fornisce importanti chiarimenti, che qui si seguito si sintetizzano, rimandando però a un successivo messaggio le istruzioni operative necessarie per l’effettiva fruizione dei benefici.

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero:

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’Anpal. L’esonero contributivo in oggetto, per contro, non si applica nei confronti della P.A. e nemmeno dei datori di lavoro domestici.

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