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L'incentivo per chi assume persone con reddito di cittadinanza: dettagli operativi

Scritto il 13 Settembre 2019

Rapporti di lavoro incentivati:

L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
La riserva operata dal Legislatore nei confronti dei rapporti a tempo pieno porta ad escludere che l’incentivo di cui si tratta possa estendersi al contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Si sottolinea che lo sgravio contributivo per l’assunzione di beneficiari del Rdc interessa anche i contratti di apprendistato, nonché i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato l’agevolazione contributiva in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Restituzione dell’incentivo fruito:

In caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito.
La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
Il datore di lavoro è, invece, tenuto alla restituzione dell’incentivo laddove il licenziamento, ancorché intimato per giusta causa o per giustificato motivo, venga dichiarato illegittimo.
Con riferimento al contratto di apprendistato, le vigenti previsioni normative contemplano la possibilità di recesso dal contratto al termine del periodo formativo. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, della predetta facoltà di recesso, determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito. L’incentivo fruito deve essere, altresì, restituito nel caso di dimissioni per giusta causa, in quanto l’interruzione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, ma a comportamenti altrui che non consentono la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro.

Trasferibilità del diritto di fruizione dell’incentivo: 

La fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto:

  •  nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario;
  •  in caso di trasferimento di azienda, poiché il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Assetto e misura dell’incentivo:

La misura dell’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.
La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la predetta durata è pari alla differenza tra 18 mensilità – periodo massimo di erogazione del Rdc – e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.

Portale agevolazioni:

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) - una domanda di ammissione all’agevolazione. La pubblicazione del suddetto modulo sarà resa nota con apposito messaggio. L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica ed effettuati gli opportuni e prescritti controlli, fornirà un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.
L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

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