LEGGE DI BILANCIO 2021: NOVITA’ MOLTO IMPORTANTI PER AZIENDE E LAVORATORI
Scritto il 05 Gennaio 2021
Ci siamo: dopo mesi di inquietudini, tra una valanga di emendamenti proposti e accese discussioni politiche, la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) è stata approvata.
Si dice “anno bisesto, anno funesto”. Non siamo scaramantici e cerchiamo sempre di vedere il lato positivo, ma mai come quest’anno il detto ci ha preso pienamente. Socialità, economia, lavoro: la pandemia ha sconvolto ogni ambito della nostra vita. Ma ogni tragedia ha la sua fine, e noi ci auguriamo che questa (lunghissima) turbolenza finisca davvero il prima possibile. Ci siamo dovuti abituare a forti stravolgimenti, grandi incertezze e novità continue, soprattutto nel mondo del lavoro: cambiamenti che è importante comprendere, per non perdere nessuna opportunità. Per questo lo Studio Tumminelli vi elenca in una guida semplice e completa, tutte le nuove misure dedicate al lavoro, previste dalla Legge di Bilancio 2021.
NUOVE ASSUNZIONI AGEVOLATE
Se ne parlava da mesi, e alla fine è stato fatto: sono state ampliate due agevolazioni già esistenti, per assunzioni dei soggetti con più difficoltà nel mondo del lavoro, in particolare:
- l’esonero contributivo al 50% per assunzioni stabili di under 35, ora diventa un esonero al 100% dei contributi lato datore di lavoro (nel limite massimo di 6'000,00 euro annui) per assunzioni stabili (tempo indeterminato, escluso l’apprendistato) di under 35 (36 anni non compiuti) effettuate nel biennio 2021-2022.
Dunque non solo un ampliamento “economico” dell’importo di decontribuzione, ma anche un ampliamento di un anno del requisito anagrafico: sarà dunque necessario che il giovane assunto, o trasformato (da un precedente contratto a termine) non abbia compiuto i 36 anni alla data di assunzione (ad esempio, se assumo un ragazzo il 4 aprile 2021, ma compie 36 anni il 5 aprile 2021: vi sono i requisiti anagrafici, e si beneficerà dell’agevolazione in modo pieno).
La durata di questa decontribuzione al 100% e pari a 36 mesi, che diventano 48 mesi nelle Regioni con maggior disagio economico/sociale (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Ulteriori condizioni? Il datore di lavoro che assume il giovane Under 36 non deve aver proceduto a licenziamenti per motivi economici nei 6 mesi precedenti (per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi) né per i successivi 9 mesi dalla data di assunzione nei confronti di soggetti che svolgono la medesima mansione del giovane under 36 assunto.
- Anche l’esonero contributivo per l’assunzione di donne che siano disoccupate da almeno 24 mesi (oppure 6 mesi, nelle sole Regioni con maggior disagio economico/sociale sopra indicate) passa dal 50% al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6'000,00 euro annui.
Attenzione però: per accedere a questo sconto contributivo è necessario che, a seguito dell’assunzione della donna disoccupata vi sia un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
La durata dell’agevolazione dipende dal tipo di contratto con cui si assume: 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, 12 mesi in caso di assunzione a termine.
CASSA INTEGRAZIONE
La Cassa integrazione per motivi Covid-19, viene prorogata di ulteriori 12 settimane, a partire dal 1 gennaio 2021. La data entro la quale tali 12 settimane aggiuntive dovranno essere utilizzate varia in base al tipo di ammortizzatore sociale che l’azienda può applicare, ed in particolare:
- Devono essere utilizzate entro il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria);
- Oppure entro il 30 giugno 2021 per i trattamenti di CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) o per i trattamenti di Assegno Ordinario (esempio: FIS, FSBA, CISOA).
I periodi d’integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1 gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
NUOVO CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO
Il congedo di paternità, precedentemente previsto come obbligatorio per la durata di 7 giorni, passa ad un minimo irrinunciabile di 10 giorni, da godere dal neo-papà dopo la nascita del figlio.
Attenzione però: se vi è accordo dei genitori, il congedo del papà può essere anche di 11 giorni (dunque, un solo giorno in più), a condizione che questo “giorno extra” sia scalato dal congedo obbligatorio (ben più ampio) spettante alla neo-mamma.
BONUS PROROGHE E RINNOVI CONTRATTI A TERMINE
La “proroga extra” dei contratti a tempo determinato, oltre la quarta proroga od oltre il dodicesimo mese a termine, inizialmente prevista dal “Decreto di Agosto” (D.L 104/2020), e valida fino al 31 dicembre 2020, viene prorogata al 31 marzo 2021; la proroga extra può essere usata senza necessità di apporre alcuna causale specifica, una sola volta, e per un massimo di 12 mesi (a condizione che non vengano superati i 24 mesi totali a tempo determinato).
Questa norma ha l’evidente finalità di tutelare i livelli occupazionali, consentendo alle aziende di “tenere vivi” rapporti di lavoro che, vista la temporanea incertezza di mercato, non si sentono di voler trasformare subito a tempo indeterminato.
BLOCCO LICENZIAMENTI
Il blocco dei licenziamenti economici (per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi) viene ufficialmente prorogato, per tutte le aziende e per tutti i settori, fino alla data del 31 marzo 2021.
Pertanto, le tipologie di licenziamento ammesse fino a tale data sono:
- Licenziamenti disciplinari (quello per “giusta causa” o per “giustificato motivo soggettivo)
- Licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova (cosi detto “licenziamento ad nutum”)
- Licenziamento per superamento del periodo di comporto (quando si va oltre il periodo massimo di diritto alla conservazione del posto per malattia)
- i Licenziamenti intimati nei casi di cessazione definitiva dell’attività d’impresa.
- I Licenziamenti intimati a seguito di fallimento, in mancanza di esercizio provvisorio dell’impresa.
- I Licenziamenti intimati al personale già impegnato in appalto in caso di subentro di un nuovo appaltatore in base alla legge, al CCNL applicato ovvero ad una clausola del contratto di appalto.
- Risoluzioni consensuali che avvengono in esecuzione di un accordo collettivo aziendale (stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) che preveda l'erogazione di un incentivo all'esodo in favore dei lavoratori che aderiscono all'accordo. In questi casi sarà comunque garantito il trattamento di NASPI.
STABILIZZAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE (per redditi sopra i 28mila Euro)
Dal 1 luglio 2020 sono entrate in vigore due nuove forme di agevolazione economica per lavoratori con redditi inferiori ai 40mila euro annui.
In particolare:
- per i lavoratori con reddito inferiore ai 28mila euro, spetta un trattamento integrativo di 100 euro al mese (si tratta dell’evoluzione del ex Bonus Renzi). Questa misura è da subito stata dichiarata come “definitiva” nel tempo.
- Per i lavoratori con reddito superiore ai 28mila euro ma inferiore a 40mila, è stata prevista un’ulteriore detrazione (oltra a quella “ordinaria” applicata ai redditi da lavoro dipendente e assimilati) di importo massimo pari a 480 euro su base annua. Questa detrazione è stata inizialmente introdotta come “misura sperimentale”. Ebbene, la Legge di Bilancio 2021 l’ha stabilizzata, rendendola perpetua nel tempo.
Abbiamo dunque a che fare con una Legge di Bilancio che tenta di intervenire in modo vigoroso sul lavoro.
Il tentativo però non basta: ci auguriamo fortemente che il mercato del lavoro venga definitivamente rilanciato.
Per farlo servono interventi seri, mirati, e con vedute di lungo termine, che auspichiamo non appena la pandemia uscirà di scena. Speriamo presto!
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