Aggiornamento sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
Scritto il 26 Settembre 2019
Tra gli obblighi più importanti del datore di lavoro vi è quello di garantire la sicurezza ai suoi dipendenti durante l’espletamento delle attività lavorative.
La normativa sulla sicurezza è stata oggetto di una importante evoluzione col passare del tempo, e per questo motivo essa risulta copiosa: abbiamo pertanto deciso di procedere ad un’analisi dei principi fondamentali di tale normativa, a partire dall’art. 2087 del cod. civ. fino al c.d Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008).
Art. 2087 cod. civ. e articoli della Costituzione
Ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” .
Sostanzialmente tale articolo impone al datore di lavoro di garantire ai lavoratori la possibilità di poter prestare la propria attività lavorativa in un ambiente sicuro e che non sia lesivo della loro integrità psicofisica.
E’ necessario richiamare, altresì, anche gli articoli 32 e 35 della Costituzione, in cui l’Assemblea Costituente ha deciso di racchiudere la propria vocazione a garantire il diritto alla salute di tutti gli individui, anche sul luogo di lavoro.
L’art. 41 della Costituzione, invece, sancisce che la libertà di iniziativa economica privata deve svolgersi senza recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana.
L’articolo 2087 cod. civ., però, non è stato in grado di produrre i suoi effetti garantistici nella realtà dei fatti, in quanto esso è stato invocato più ai fini risarcitori che ai fini di prevenzione.
Art.9 dello Statuto dei lavoratori
Ai sensi dell’art.9 St. lav. “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica “.
Tale articolo costituisce un diritto di controllo e di partecipazione in capo ai lavoratori, rendendoli così parti attive nel processo volto a garantire un ambiente lavorativo sicuro. Inoltre il concetto di partecipazione qui introdotto troverà la sua conferma e la sua più completa realizzazione nel testo normativo fondamentale riguardo la sicurezza in ambito lavorativo: il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. Lgs. n. 81 del 2008). Infatti In tale decreto è stata istituita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) , titolare di vasti poteri di rappresentanza e di partecipazione . La figura del RLS deve essere obbligatoriamente presente in tutte le aziende o unità produttive. In caso di mancata elezione di tale figura subentra a sua volta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Ai sensi dell’art. 50 , comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il RLS:
- “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro “.
Con queste innovazioni apportate dal T.U. vi è stata un’evoluzione delle prescrizioni previste dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori.
Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008)
Quando si parla di sicurezza sul lavoro non si può non citare il T.U. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008). Tale testo normativo una volta entrato in vigore, abrogando il D.Lgs n. 626/1994 (che recepiva le normative comunitarie), ha rivoluzionato completamente il modo di intendere il concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro. Esso ha riorganizzato totalmente la materia introducendo il c.d modello partecipato della sicurezza.
Sostanzialmente la norma individua (ai sensi dell’art. 2) una serie di soggetti titolari di diritti e obblighi volti a dare attuazione ai principi che garantiscono la sicurezza.
Tra questi i più importanti sono:
- il datore di lavoro : “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) : “ persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi “.
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS ) : “ persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro “;
- il medico competente : “ medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto “ .
- i lavoratori : “ persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari“
- Tutti i soggetti sopra elencati hanno il loro ruolo nella creazione di un ambiente lavorativo sicuro; anche i lavoratori sono obbligati, a loro volta, a rispettare le direttive emanate sulla sicurezza.
Altro principio introdotto dal D.Lgs n.81/2008 è quello della prevenzione, che si sostanzia nel “complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno“.
La prevenzione viene realizzata mediante la c.d. Valutazione dei rischi, che consiste in una “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza “. Una volta individuati tutti i possibili rischi, l’obiettivo è quello di abbatterli del tutto o di ridurli al minimo .
La fase dinamica della valutazione dei rischi si ha con la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte del datore di lavoro, che dovrà obbligatoriamente contenere :
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La stesura di tale documento non è delegabile e spetta al datore di lavoro in collaborazione col medico competente e col RSPP, sentito anche il RLS. Il DVR deve avere data certa e deve essere presente in azienda o nelle unità produttive. Alcune aziende che contano meno di 50 dipendenti possono ricorrere a un documento di valutazione dei rischi standardizzato ( DVRS).
Le prescrizioni previste dal D.Lgs n.81/2008 sono rinforzate dalla previsione di sanzioni a carico di coloro che non rispettano gli obblighi imposti; tali sanzioni possono essere amministrative o addirittura penali. Ad esempio ai sensi dell’art. 55 del decreto , per omessa redazione del DVR , quindi per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 29, comma 1, il datore di lavoro è punito con la reclusione dai 3 ai 6 mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
Ma, a fronte dell'entrata in vigore della principale normativa di riferimento (D.Lgs n.81/2008) è effettivamente cambiato qualcosa? Incidenti come quello della ThyssenKrupp di Torino, accaduto prima dell’entrata in vigore dal D.Lgs. 81/08, sono ormai acqua passata?
Grazie al T.U. si è passato ad un modo di intendere la sicurezza del tutto nuovo. Tale norma infatti ha posto al centro dell’intera disciplina la prevenzione, che consente di abbattere gli eventuali pericoli per i lavoratori ab origine. Inoltre la prevenzione viene declinata nella realtà dei fatti mediante il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Quindi il datore di lavoro ha l’obbligo di aggiornarsi continuamente nella valutazione dei rischi, ricorrendo agli strumenti più avanzati tecnologicamente. Possiamo quindi concludere l’analisi svolta sostenendo che la sicurezza al giorno d’oggi è intesa in senso dinamico, elastico, capace di adattarsi alla complessità della realtà che ci circonda.
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