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GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI PRIVATI, SI PARTE IL 15 OTTOBRE: COME DEVONO PREPARARSI LE AZIENDE?

Scritto il 30 Settembre 2021

Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha dato il via libera al nuovo Decreto Legge che impone il possesso della certificazione verde per poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, a qualunque titolo.

Ci siamo. Era stato anticipato ampiamente, ma ora è definitivo.

Dal 15 ottobre 2021, e, per ora, fino al 31 dicembre 2021 (data in cui termina lo stato di emergenza) sarà richiesto il green pass a tutti i lavoratori, di ogni categoria (lavoratori pubblici, privati, autonomi, partite IVA, ma anche colf e badanti).

 

COME DEVONO ORGANIZZARSI I DATORI DI LAVORO?

TUTTI i datori di lavoro devono predisporre, entro il 15 ottobre, un sistema organizzativo per garantire il controllo del possesso del green pass ai lavoratori, eventualmente anche nominando una o più persone addette al controllo (che dovrà avvenire scannerizzando il QR-Code del green pass).

Secondo il Decreto, “i controlli devono avvenire preferibilmente all’ingresso dei luoghi di lavoro” (dunque il controllo potrà avvenire anche durante l’orario di lavoro, e non per forza all’ingresso), ed è anche ammesso che il controllo avvenga “a campione” (questo è stato previsto per agevolare l’attività delle grandi aziende: invece di controllare tutti, per tutti i giorni, è ammessa la pratica di effettuare controlli a campione, sorteggiando/decidendo discrezionalmente un certo numero di persone da controllare).

È prevista la sanzione pecuniaria da 600,00 a 1'500,00 Euro per il lavoratore che ha avuto accesso al luogo di lavoro pur essendo sprovvisto di green pass. ATTENZIONE > la sanzione pecuniaria NON è erogata direttamente dal datore di lavoro, bensì da parte del prefetto; è dunque il datore che comunicherà al Prefetto competente (attualmente non esistono indicazioni operative precise su come ciò dovrà avvenire) le informazioni dei contravventori, e sarà il prefetto ad irrogare la sanzione successivamente.

È tuttavia probabile che, in caso di ispezione, sia direttamente il personale ispettivo a trasmettere gli atti al prefetto che irrogherà la sanzione.

Inoltre, sempre in caso di ispezione, qualora emerga che il datore di lavoro non ha effettuato alcun controllo, sarà comminata all’azienda una sanzione da 400,00 a 1'000,00 Euro.

 

COME DEVE AVVENIRE, IN PRATICA, IL CONTROLLO DEI LAVORATORI?

  • il datore di lavoro nomina una o più persone addette al controllo dei green pass, definendo quando dovrà avvenire il controllo (es: all’ingresso, oppure mentre si lavora ad un orario specifico) e come dovrà avvenire (ossia: tutti i giorni si controllano tutti i lavoratori; oppure, se si opta per i controlli a campione: “tutti i giorni devono essere controllati almeno Tot lavoratori”)
  •  gli addetti al controllo richiedono l’esibizione del green pass al lavoratore, nelle modalità prestabilite e indicate dal datore di lavoro;
  •  Il lavoratore mostra il QR Code del green pass (in formato digitale oppure cartaceo).
  • L’addetto al controllo dovrà semplicemente inquadrare il Qr Code sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando, ad esempio, un tampone è stato effettuato più di 48 ore prima del controllo.
  • I lavoratori privi di green pass, o con un green pass scaduto, non possono accedere/restare nel luogo di lavoro.

 

IL GREEN PASS VA CHIESTO ANCHE A CHI “VISITA” I LUOGHI DI LAVORO?

Qui, la distinzione è molto chiara da un punto di vista giuridico, ma ben più sottile nella realtà pratica.

Infatti, il Decreto specifica che “il green pass è richiesto a tutti i lavoratori, a qualunque titolo, in qualsiasi luogo di lavoro”. Per maggior chiarezza si possono considerare i seguenti esempi:

  • in uno studio professionale entra un elettricista; è chiaro che l’elettricista non lavora nello studio, ma essendo all’interno dello studio per lavorare, su istruzione del proprio datore di lavoro, allora a quella persona andrà chiesto il green pass; in particolare, può chiederlo sia il responsabile dello Studio, ma anche (SOPRATTUTTO il datore di lavoro dell’elettricista, prima di mandarlo in trasferta);
  • Sempre nello stesso Studio professionale arriva un cliente; il cliente è nello studio per ricevere una consulenza, non per prestare la propria attività lavorativa, quindi non gli verrà richiesto il green pass.

 

E’ POSSIBILE CHE IL DATORE DI LAVORO CHIEDA, UNA VOLTA PER TUTTE E AD OGNI LAVORATORE, FINO A QUANDO E’ VALIDO IL PROPRIO GREEN PASS, SENZA DOVERLO RICHIEDERE COSTANTEMENTE?

No. È da ritenersi applicabile in via analogica la decisione del Garante della privacy di inizio settembre, in cui veniva negata la possibilità in capo alle palestre di chiedere preventivamente la durata totale del green pass ai loro clienti (invece che doverlo richiedere ogni qualvolta che questi ultimi si recavano in palestra).

Nel caso del datore di lavoro coi propri dipendenti, il principio è lo stesso, pertanto, salvo futuri cambiamenti di rotta del Garante, la risposta al quesito dovrebbe rimanere negativa.

 

COSA RISCHIA IL LAVORATORE CHE RISULTA ESSERE SPROVVISTO DEL GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE?

Aldilà della sanzione pecuniaria, come anticipato, al lavoratore sprovvisto di green pass sarà inibito l’accesso al luogo di lavoro; il lavoratore, da quel momento, sarà considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO CON SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE O DI QUALSIASI SOMMA DI DENARO A TITOLO DI EMOLUMENTO, A PARTIRE DA SUBITO (e non, come inizialmente si pensava, dopo 5 giorni).

La sospensione terminerà, e il diritto alla retribuzione tornerà ad essere effettivo, solo dopo che il lavoratore avrà presentato un valido green pass.

In ogni caso, l’essere sprovvisto di green pass NON può essere considerato motivo di licenziamento; infatti, il lavoratore sospeso (senza retribuzione) mantiene il diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della sospensione.

 

IL GREEN PASS E’ RICHIESTO ANCHE PER GLI SMART WORKER?

Sul punto va detto che il Decreto non parla mai esplicitamente di green pass durante lo smart working, quindi la soluzione si ricava in via indiretta: se il lavoratore svolge lavoro agile dalla propria abitazione privata, non ci sarebbe alcuna necessità di avere il green pass (anche perché non ci sarebbe la materiale possibilità di controllare).

ATTENZIONE PERO’: in ogni caso, in capo al lavoratore privo di green pass valido NON sorge alcun automatico diritto a svolgere la prestazione in smart working.

 

SE UN LAVORATORE SENZA GREEN PASS VIENE SOSPESO, E’ POSSIBILE SOSTITUIRLO?

Si, lo prevede espressamente l’articolo 3 comma 7 del Decreto.

In particolare per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Insomma: una disposizione fin troppo stringente, con troppi paletti e che, ad avviso di molti esperti (per ovvie ragioni), risulterà avere scarsissima attuazione pratica.

La speranza è il legislatore si accorga quanto prima di questa disposizione eccessivamente rigida, correndo ai ripari.

Il green pass è un validissimo strumento di incentivazione alla vaccinazione, e che aiuta le aziende a migliorare il proprio grado di sicurezza interno: questo però non deve andare in alcun modo contro le aziende che potranno trovarsi in carenza di personale.

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