DA OGGI L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE!
Scritto il 01 Marzo 2022
Oggi entra in vigore il provvedimento che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, il quale costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’Isee. È utile precisare che l’assegno spetta anche in assenza di Isee, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 445/2000, dal richiedente la misura.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
L’assegno è erogato dall’Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee, nel quale è presente il beneficiario della prestazione.
Tenuto conto di quanto previsto dalla norma istitutrice, si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento eterofamiliare.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni:
- frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgano il servizio civile universale.
Le suddette devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.
Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1., le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:
- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione professionale regionale (Centri di formazione professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il diploma professionale di tecnico;
- a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello Eqf;
- a Istituti tecnici superiori (Its), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello Eqf;
- a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.
Il beneficio spetta, altresì, in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni sopra emarginate
REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
Il richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.
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