OT23 ANNO 2024: ISTANZA DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO INAIL PER PREVENZIONE
Scritto il 19 Ottobre 2023
Anche quest'anno l'INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 . La scadenza è fissata al 29 febbraio 2024.
DESTINATARI
Destinatari del provvedimento per promuovere istanza di riduzione del tasso medio di tariffa Inail sono tutte le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Per poter accedere al beneficio occorre che siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda. L’azienda deve inoltre possedere il DURC in regola.
INTERVENTI RICHIESTI
L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.
L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23) gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente (2023) quello di presentazione della domanda (2024).
Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:
-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su 1 o più PAT dell’azienda.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per l’accesso alla riduzione servono interventi che assommino almeno a 100 punti.
BENEFICIO
Nei primi 2 anni di attività della PAT la riduzione è fissa e pari all’8%. In seguito, l’agevolazione è variabile in proporzione alla dimensione aziendale.
Queste le percentuali di riduzione previste dopo il primo biennio di attività della PAT:
LAVORATORI ANNO DEL TRIENNIO DELLA PAT | RIDUZIONE |
fino a 10 | 28% |
da 11 a 50 | 18% |
da 51 a 200 | 10% |
oltre 200 | 5% |
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di riduzione
deve essere presentata, unitamente alla documentazione probante indicata dall’Inail per ogni intervento, a pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2024 utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online sul sito www.inail.it.
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