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Patto di non concorrenza

Scritto il 14 Ottobre 2019

Con l’art. 2105 c.c. viene disciplinato l’obbligo di fedeltà del lavoratore verso il datore di lavoro. Tale obbligo si articola nel divieto per il dipendente di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore e nel divieto di utilizzare in maniera pregiudizievole o divulgare notizie sull’impresa. In alcuni ambiti, o nel caso di lavoratori altamente specializzati, è tuttavia possibile che l’azienda avverta la necessità di tutelarsi da possibili comportamenti concorrenziali dei propri dipendenti anche successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo, quando il vincolo fiduciario è ormai venuto meno.

L'’art. 2125 c.c. disciplina il c.d. patto di non concorrenza. Si di un accordo scritto con il quale il lavoratore vede una limitazione della propria libertà contrattuale e che proprio per questo motivo è soggetto ad una serie di limiti pena la sua nullità.

Forma scritta

Il mancato rispetto della forma scritta comporta la nullità della validità del patto.

La legge non prevede un momento preciso di stipula dello stesso, pertanto tale stipula potrà avvenire non solo al momento dell’assunzione ma anche in costanza di rapporto, oppure all’atto di cessazione dello stesso o persino, secondo una giurisprudenza ormai conclamata, dopo la cessazione.

Corrispettivo

L’assenza di un corrispettivo, come pure la previsione di compensi sproporzionati rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, comportano la nullità del patto.

Il corrispettivo è considerato congruo sulla base della misura della retribuzione, dell’estensione territoriale e oggettiva del divieto e infine della professionalità del dipendente: dal punto di vista operativo mediamente si consiglia un patto di non concorrenza, supponiamo mensile, per un importo tra il 10 ed il 20 per cento della retribuzione mensile.

Le parti sono libere nella determinazione della struttura e dei tempi di pagamento del corrispettivo.

Il datore può decidere di pagarlo:

  1. con cadenza mensile contestualmente alla retribuzione: sarà indubbiamente sottoposto a tassazione fiscale Irpef e contributiva Inps;
  2. interamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro con le competenze di fine rapporto: sarà sottoposto solamente a tassazione fiscale, in particolare agevolata poiché sarà tassazione separata quindi inferiore alla tassazione ordinaria Irpef;
  3. ratealmente dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro per tutta la durata del vincolo: anche qua tassazione solamente fiscale ed agevolata, vale a dire tassazione separata.

Oggetto

Il patto può riguardare qualsiasi attività in concorrenza con quella dell’imprenditore, purché si riferisca al medesimo settore produttivo o commerciale dell’azienda.

Luogo

La valutazione dei limiti territoriali è strettamente connessa a quella relativa ai limiti di oggetto. Sono ritenuti validi quei vincoli estesi all’intero territorio nazionale, o addirittura comunitario, a condizione che i limiti di oggetto siano delimitati. In ogni caso è nullo il patto con cui viene preclusa ogni possibilità reddituale da parte del dipendente.

Tempo

Il patto non può eccedere i 5 anni se riguarda i dirigenti ed i 3 anni per la generalità dei lavoratori. Qualora la durata non sia prevista o abbia una durata superiore a quella di legge, troverà applicazione il limite previsto dalla norma.

Violazione del patto di non concorrenza

In caso di violazione del patto di non concorrenza da parte del lavoratore, il datore può chiedere:

  • la restituzione del corrispettivo erogato;
  • il risarcimento danni subiti.

Inoltre, a livello contrattuale è possibile prevedere l’aggiunta di una clausola penale al patto che si attiverà in automatico alla sua violazione.

L’unico strumento che consente al datore di lavoro di proibire l’attività concorrenziale messa in atto dal lavoratore è dato dal ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

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