
NOVITA’ 2025 – PERIODO DI PROVA RIDOTTO SUI NUOVI TEMPI DETERMINATI
Scritto il 20 Febbraio 2025
COSA CAMBIA PER IL PERIODO DI PROVA (PER TEMPI DETERMINATI)?
Il c.d “Decreto Trasparenza” del 2022 aveva introdotto un generale “dovere di riproporzionamento della durata del periodo di prova per i rapporti a tempo determinato”, rispetto ai normali rapporti a tempo indeterminato; tuttavia, il criterio di riproporzionamento non era stato fornito.
Il criterio è stato reso noto solo ora (ad opera dell’articolo 13 del “Collegato Lavoro”), e sarà valido per tutte le aziende, di qualsiasi settore e pone una regola generale, con due eccezioni.
NUOVA REGOLA GENERALE
Potrà esserci massimo 1 giorno di prova (di effettiva prestazione) ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto
Quindi, ad esempio, se si assume a tempo determinato un lavoratore per 60 giorni (2 mesi), la durata massima della prova sarà di 4 giorni (in quanto sono presenti 4 cicli di 15 giorni)
ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE
1) In ogni caso il periodo di prova non potrà mai essere inferiore a 2 giorni di effettiva prestazione
Quindi, ad esempio, se si assume a tempo determinato un lavoratore per soltanto 15 giorni, la durata della prova sarà comunque di 2 giorni, anche se c’è solo un ciclo di 15 giorni.
2) In ogni caso la durata della prova non può MAI essere superiore:
- A 15 giorni, per i contratti con durata fino a 6 mesi
- A 30 giorni, per i contratti con durata tra 6 e 12 mesi.
Per maggior chiarezza si propone di seguito una tabella esemplificativa con la durata massima del periodo di prova, in base alla durata del contratto a tempo determinato:
Durata del Contratto (in giorni di calendario) |
Durata Massima della Prova (di effettiva prestazione) |
15 giorni |
2 giorni |
30 giorni / 1 mese |
2 giorni |
60 giorni / 2 mesi |
4 giorni |
90 giorni /3 mesi |
6 giorni |
120 giorni / 4 mesi |
8 giorni |
150 giorni / 5 mesi |
10 giorni |
180 giorni / 6 mesi |
12 giorni |
240 giorni / 8 mesi |
15 giorni |
300 giorni / 10 mesi |
20 giorni |
1 anno |
30 giorni |
Più di 1 anno (si ricorda che è ammissibile superare l’anno a tempo determinato solo la presenza di causale)
|
30 giorni |
ATTENZIONE: questo nuovo criterio sarà valido per tutte le nuove assunzioni a tempo determinato avviate dopo il 12 gennaio 2025.
E LA PROVA PER I TEMPI INDETERMINATI O I LAVORATORI IN APPRENDISTATO?
Per loro non cambia assolutamente nulla; si continuano pertanto ad applicare i normali limiti previsti dai singoli CCNL.
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