ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN AVVICINAMENTO: BREVE RIASSUNTO DELLA GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI PER DIPENDENTI IMPEGNATI AI SEGGI
Scritto il 30 Settembre 2021
Il 3 e 4 ottobre 2021, in numerosi comuni italiani si svolgeranno le elezioni amministrative. Appare dunque doveroso svolgere un breve excursus in merito al funzionamento dei permessi elettorali di cui alcuni lavoratori dipendenti potranno beneficiare.
La normativa di riferimento per le assenze dal lavoro dovute alle elezioni è contenuta nella Legge 29/1992, nella Legge 53/1990, e nel D.P.R. 361/1957.
In particolare, preme evidenziare che per il settore privato i permessi elettorali sono previsti solo per quei lavoratori che sono chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, segretario o di presidente di seggio.
COME FUNZIONA?
Chi deve fare lo scrutatore deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro (non esiste un preciso termine temporale, pertanto tale comunicazione deve avvenire il prima possibile, non appena il lavoratore ne ha notizia) e consegnare il certificato dell’Ufficio elettorale del Comune di residenza dove risulta l’incarico appena ricevuto.
Al rientro in azienda, il dipendente deve consegnare il certificato elettorale timbrato e sottoscritto dal presidente di seggio.
Possono usufruirne le seguenti figure:
- presidente del seggio elettorale;
- segretario del seggio elettorale;
- scrutatore del seggio elettorale;
- rappresentanti di lista;
- rappresentanti dei promotori del referendum.
ATTENZIONE: i giorni di assenza per chiamata ai seggi sono considerati dalla Legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, oppure a riposi compensativi nel caso di giorni festivi.
Quindi, in sintesi:
- le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto di usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile;
Il trattamento retributivo è interamente a carico del datore di lavoro.
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