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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PER LE IMPRESE CON OLTRE 50 DIPENDENTI

Scritto il 24 Giugno 2024

E' stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro https://www.lavoro.gov.it il Decreto Interministeriale n. 326 del 3 giugno 2024  che, in attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano complessivamente oltre 50 dipendenti.

 

CONTENUTI DEL RAPPORTO

Nel rapporto deve essere evidenziata la quantità dei lavoratori e delle lavoratrici distinta per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale:

  • assunti nel corso dell'anno di riferimento;
  • coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;
  • interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;
  • il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);
  • interessati dall'intervento di ammortizzatori sociali;
  • sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;
  • coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.

Il datore di lavoro deve riportare ulteriori informazioni relative all'importo della retribuzione complessiva corrisposta ai lavoratori o alle lavoratrici (con il dettaglio degli elementi retributivi) e il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le aziende interessate devono redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione online del modulo allegato al D.I. 326/2024. A tal fine, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

Selezionando il biennio 2022/2023, si ha la possibilità di scegliere se procedere con l’inserimento/compilazione di un nuovo rapporto in maniera manuale (tramite il tasto “Compila”) oppure attraverso il caricamento del modello Excel precedentemente compilato (tramite il tasto “Precompila da excel”). Il modello Excel è scaricabile dalla schermata principale dell’applicativo.

Per l’annualità 2022/2023, in alternativa alla creazione di un nuovo rapporto o al caricamento tramite il modello Excel, è possibile aggiornare il rapporto già disponibile a Sistema del biennio precedente.

Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale – SPID o la Carta di identità elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Il consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del CdM, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Il consigliera o la consigliere regionale di parità accede ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del CdM, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine del 15 luglio 2024.

Una copia del rapporto deve essere resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE

In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio

 

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