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ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DELLA SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E DISTACCO ILLECITI: NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Scritto il 29 Luglio 2024

Il D.L. 19/2024 come convertito a opera della L. 56/2024 ha introdotto importanti modifiche all’articolo 18, D.Lgs. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Con la nota n. 1091/2024, l’INL ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul regime intertemporale della nuova disciplina sanzionatoria.

 

IMPORTO DELLE AMMENDE

Una delle novità di maggior impatto è ripristino del rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18, D.Lgs. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda. Per la corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare occorre considerare anche l’articolo 1, comma 445, lettera d), n. 1, L. 145/2018, disposizione solo in parte modificata dal D.L. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18, D.Lgs. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota dell’INL.

Inoltre, atteso che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria.

La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto che l'importo delle pene pecuniarie non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro e che tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all’appalto e al distacco illeciti. Pertanto, in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta a un quarto e così pari a 1.250 euro.

 

REGIME DELLA RECIDIVA

In tema di recidiva per le violazioni di cui al nuovo articolo 18, D.Lgs. 276/2003 vi è una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative (articolo 1, comma 445, lettera e), L. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” e nuovo comma 5-quater dell’articolo 18, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”) e l’INL ritiene che:

  • la maggiorazione di cui alla L. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”, anche per violazioni diverse da quelle di cui all’articolo 18;
  • la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. 145/2018, trovi applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

Tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dall’articolo 18, ivi compresa la nuova aggravante di cui comma 5-ter per le ipotesi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore e che, anche nei casi di recidiva per le ipotesi punite con pene pecuniarie proporzionali, occorre tenere in considerazioni i limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

 

AGGRAVANTI PER LO SFRUTTAMENTO DEI MINORI   

La rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell’articolo 18, D.Lgs. 276/2003 in chiave penale con una previsione, per tutte le ipotesi base, della pena dell’arresto come alternativa all’originaria ammenda (a eccezione dell’attività di intermediazione con scopo di lucro), richiede un necessario coordinamento con le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori. Tali aggravanti, non modificate dal D.L. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa. Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex articolo 20, D.Lgs. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

 

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