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LE NOVITÀ PER IL CONTRATTO A TERMINE NEL DECRETO LAVORO 48 DEL 5 MAGGIO 2023

Scritto il 29 Giugno 2023

Col recente D.L. 48/2023, il governo è intervenuto modificando alcune disposizioni in relazione al contratto a tempo determinato. In specifico l’intervento si è concentrato sulle causali che necessitano per talune casistiche di stipula, proroga o rinnovo di tale tipo contrattuale.

In sintesi, si ricorda che:

  • il contratto a termine è attivabile per un massimo di 24 mesi, rilevando che, in linea generale, i primi 12 mesi di durata sono effettuabili in forma a causale, mentre per i successivi 12 mesi è necessaria la sussistenza di apposite causali normativamente determinate;
  • per un contratto di durata iniziale superiore ai 12 mesi è quindi necessaria, fin dalla stipula, la presenza di una causale;
  • per un contratto di durata pari o inferiore ai 12 mesi non è quindi necessaria alla stipula la presenza di alcuna causale, la quale tuttavia dovrà essere presente in caso di proroga del termine che imponga una durata contrattuale che superi i 12 mesi totali;
  • in caso di rinnovo del contratto, dopo il periodo di stacco previsto ex lege, è sempre necessaria la presenza di una causale.

Tale disciplina di fondo non è stata variata dalla novella normativa, la quale è andata invece a sostituire in toto proprio le causali specificate nella norma. Il testo delle previgenti, infatti, le rendeva in pratica inapplicabili, date le richieste estremamente stringenti, relegando in via fattuale la durata del tipo contrattuale a un massimo di 12 mesi.

Con la novella normativa sono state quindi sostituite le vecchie con le seguenti nuove causali:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
  • in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori”.

La norma, a una prima analisi, ha proposto qualche diversa interpretazione, in relazione al disposto ex lettera b. Si ritiene, tuttavia, di operare una valutazione del testo in senso sistemico ossia come inserito nel corpo del D.Lgs. 81/2015, normativa di riferimento nel diritto del lavoro per vari tipi contrattuali.

Alla lettera A, si dispone una sorta di delega alla contrattazione collettiva, di qualunque livello, al fine di determinare quelle cause che possano giustificare l’allungamento del termine. Ne deriverà, pertanto, un possibile frazionamento di regole a seconda del Ccnl applicato dal datore di lavoro.

Alla lettera B viene, invece, prevista una sorta di possibilità temporanea, fino al 30 aprile 2024, per ovviare a una possibile carenza della contrattazione collettiva. Viene infatti concesso alle parti del contratto individuale di andare a definire una causale ad hoc purché derivante da “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”. Questa era sostanzialmente una dizione già utilizzata in passato dal Legislatore che, come si ricorderà, aveva prodotto, data l’eccessiva genericità definitoria, non poco contenzioso. Una strada quindi che sarà utilizzabile con molta cautela.

Alla lettera B-bis, infine, è stata inserita la classica ipotesi di assunzione sostitutiva di lavoratore assente.

Vedremo nelle prossime settimane le opportune indicazioni amministrative sul tema.

 

NOVITA' INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE

  • sarà possibilità superare i 12 mesi  con le stesse nuove, piu ampie causali  vale anche per i rinnovi entro i 12 mesi.
  • la legge di conversione prevede ai fini del computo dei 12 mesi  di durata massima  che si possano considerare solo i contratti stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023 (5 maggio 2023) . La regola vale anche per la somministrazione di lavoro.

 

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