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Lavoro nero: sanzioni pecuniarie e sospensione dell'attività imprenditoriale

Scritto il 24 Ottobre 2019

Ogni qual volta che un datore di lavoro impiega un lavoratore subordinato senza effettuare la comunicazione obbligatoria ai vari enti (centro per l'impiego, INPS, INAIL, ecc.) ci si trova in presenza di lavoro irregolare (o comunemente detto "lavoro nero").

La normativa nazionale prevedere che qualsiasi datore di lavoro (persona fisica o giuridica) ha l'obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria telematica (modello UNILAV) di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione dovrà essere inviata entro le ore 24:00 del giorno precedente l'inizio del rapporto.

Oltre che per i lavoratori subordinati vige l'obbligo di comunicazione anche per le seguenti forme di lavoro:

  • Contratto di lavoro in forma coordinata e continuativa (co. co. co.);
  • Agenti e rappresentanti di commercio;
  • Lavoro in cooperativa dei soci;
  • Tirocini formativi e di orientamento; 
  • Borse lavoro e lavori socialmente utili.

Lavoro nero, sanzioni

In caso di visita ispettiva che accerti la presenza di "lavoratori in nero" il datore di lavoro sarà tenuto a pagare una sanzione pecuniaria:

  • da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di lavoro nero accertato sino a 30 giorni;
  • da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di lavoro nero accertato da 31 a 60 giorni;
  • da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di lavoro nero di durata effettiva superiore ai 60 giorni.

La sanzione sarà applicata in misura minima nel caso in cui il datore di lavoro acceda alla diffida obbligatoria ad adempiere ed assuma il lavoratore "irregolare":

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% rispetto al tempo pieno;
  • con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi;
  • obbligo di mantenimento in servizio il lavoratore per almeno 90 giorni.

I benefici ottenuti dalla diffida obbligatoria perderanno di ogni efficacia se il rapporto di lavoro si interrompe prima dei 90 giorni per qualsiasi ragione.

Sospensione dell'attività imprenditoriale

Il datore di lavoro al quale venga accertata la presenza in azienda di un numero di lavoratori irregolari pari al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro incorre inoltre nella sospensione dell'attività imprenditoriale. La sospensione potrà essere irrogata anche in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

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