LAVORO OCCASIONALE: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Scritto il 13 Gennaio 2022
In vigore il nuovo obbligo di comunicazione preventiva, da inviare prima dell’avvio della prestazione del lavoratore occasionale al servizio di un imprenditore. Come fare? Entro quando? Chi deve farlo?
Previsto dal Decreto Fiscale (D.L 146/2021), che ha modificato una parte del Testo Unico 81/2008, è in vigore dal 21 dicembre 2021 il nuovo obbligo di comunicazione preventiva anche per i lavoratori occasionali.
L’obiettivo del nuovo obbligo? Lo dice lo stesso Decreto: “svolgere attività di monitoraggio e di contrasto a forme di lavoro elusive”.
Ma la confusione è tanta (complice la Nota INL n.29/2022, che illustra le modalità operative per svolgere la comunicazione obbligatoria…. Ma che è arrivata 3 settimane dopo l’introduzione dell’obbligo!).
Vediamo quindi di rispondere alle domande più comuni.
IN COSA CONSISTE IL NUOVO OBBLIGO? QUAL E’ LA TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO INTERESSATA DALL’OBBLIGO?
Il nuovo obbligo ha il fine di mettere a conoscenza le istituzioni dei rapporti di lavoro occasionale in essere su tutto il territorio nazionale.
I lavoratori per i quali effettuare tale nuova comunicazione sono, appunto, i lavoratori occasionali, che l’articolo 2222 del Codice Civile definisce:
- coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio,
- con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Per intenderci, si tratta di quei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa con saltuarietà e sporadicità e autonomia (e ai quali si applica, sul compenso erogato, la ritenuta fiscale del 20%, poi versata in F24 col codice tributo 1040).
ATTENZIONE: sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i prestatori occasionali retribuiti per tramite del c.d “Libretto Famiglia”
QUALI SONO I DATORI DI LAVORO INTERESSATI DALL’OBBLIGO?
Siccome la previsione normativa che istituisce l’obbligo è contenuta all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, l’INL, con nota 29/2022, chiarisce che l’ambito di applicazione dell’obbligo vale solo per i committenti che operano in qualità di imprenditori.
QUANDO E COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?
Cominciamo dal “quando”.
Bisogna distinguere (a causa del ritardo con cui l’INL ha emanato le istruzioni operative):
- Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione dev’essere effettuata entro il 18 gennaio 2022;
- Invece, per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Per quanto riguarda invece il “come”, rileviamo che la comunicazione:
- deve essere fatta tramite un sms o una e-mail indirizzata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione (esempio: la prestazione occasionale si svolge in provincia di Brescia? La mail andrà inviata all’ITL di Brescia! Insomma, prevale il luogo effettivo di svolgimento della prestazione, è irrilevante la residenza dell’imprenditore).
- Può essere una mail molto “schietta”, anche senza allegati, ma deve contenere i seguenti contenuti minimi:
- dati del committente e del lavoratore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.
QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI TRASGREDISCE L’OBBLIGO?
L’intenzione di monitorare seriamente tale volto del mondo del lavoro è molto seria. Per questo anche le sanzioni per omessa o tardiva comunicazioni sono salate; si parla infatti di sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Insomma: altro capitolo della serie “contrasto al lavoro nero” in tutti i modi.
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