Malattia dei collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori di Srl), aumentate le indennità INPS
Scritto il 03 Dicembre 2019
Ci sono importanti novità riguardo l’ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione Separata.
Con la Circolare 141/2019 l'INPS ha comunicato la riduzione del requisito contributivo richiesto e il raddoppio delle indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata con aliquota contributiva piena, nello specifico:
- lavoratori autonomi con partita IVA e non iscritti a Casse private;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- amministratori di srl;
- lavoratori occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5000,00 €
Tali indennità sono pagate direttamente dall’Inps.
Le novità si applicano esclusivamente agli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 101/2019, ovvero il 5 settembre 2019.
Per avere diritto alle tutele di malattia i collaboratori a partire dal 5 settembre devono avere, nei 12 mesi precedenti, almeno 1 mese di contribuzione accreditato nella Gestione separata (non più 3, come in precedenza), quindi devono avere avuto un compenso mensile di almeno (circa) 1.500,00 €;
Resta invariato il requisito di reddito, per cui nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo presso la gestione separata, non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo fissato dal Ministero per lo stesso anno, per il 2019 è pari a 71.780,10 €.
Aumento delle prestazioni economiche
La misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100% e pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde (per ogni giornata indennizzabile), a:
- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
L'indennità di malattia è invece pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, venendo quindi ugualmente raddoppiata. Per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019 corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017).
Per avere diritto all'indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all'INPS. Egli deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, per non incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legge.
Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall'INPS.
Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tale caso, egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura INPS territorialmente competente e l'attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all'indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'invio oltre il menzionato termine dei due giorni.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l'invio telematico. Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea devono essere presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura INPS territorialmente competente e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
Per il riconoscimento dell’indennità di malattia il lavoratore, oltre a farsi rilasciare dal medico curante il certificato telematico di malattia, deve provvedere ad avanzare specifica richiesta utilizzando il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (modello SR06), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’Istituto. Inoltre, per consentire agli Uffici medico legali dell’INPS la verifica del requisito sanitario, deve consegnare la documentazione medica, comprovante l’effettuazione di terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte, in plico chiuso, riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.
Per l'erogazione dell'indennità, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell'effettiva temporanea incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l'applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia:
- per un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- per il totale dell'indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.
Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l'indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro, all'INPS con una delle seguenti modalità previste (messaggio 22 gennaio 2013, n. 1290):
- inviando un'email alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
- contattando il Contact center al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile.
Come fare domanda
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, per ottenere il pagamento dell'indennità, devono presentare alla struttura INPS di appartenenza anche una domanda di prestazione.
- La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 6 aprile 2012, n. 52).
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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