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Videosorveglianza: obblighi di trasparenza e di informazione

Scritto il 17 Ottobre 2019

In ambito videosorveglianza ciascun interessato deve essere informato in maniera dettagliata, ottemperando al contempo al principio di trasparenza di cui all’art. 12 del Regolamento 2016/679 (GDPR).

Nelle linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB: Linee Guida n. 3/2019) - dedicate alla disciplina del trattamento dei dati attraverso apparecchiature di videoripresa - sono presenti vari chiarimenti tra i quali la proposta di un nuovo cartello per la videosorveglianza.

Tenendo conto delle informazioni che devono essere fornite all’interessato, i titolari del trattamento possono seguire un approccio a più livelli per garantire il rispetto del principio di trasparenza. Le informazioni più importanti dovrebbero essere visualizzate sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).

Primo livello

Il segnale di avvertimento (ovvero il cartello “Area Videosorvegliata”). Sul cartello devono essere riportate le informazioni più importanti; il Comitato propone un esempio di cartello con:

•          logo stilizzato della telecamera

•          identità del titolare del trattamento ovvero del suo rappresentante (Art. 27 del GDPR)

•          dati di contatto, ove designato, del Responsabile della Protezione dei Dati

•          le finalità del trattamento

•          le basi giuridiche del trattamento

•          un “accenno” ai diritti dell'interessato.

Inoltre, il cartello dovrebbe contenere anche ulteriori importanti informazioni quali, ad esempio: trasmissioni a terzi, in particolare se si trovano al di fuori dell'UE, e il periodo di conservazione; si deve anche fare riferimento al secondo livello più dettagliato di informazioni, dove e come trovarle.

Il cartello deve essere posizionato ad una distanza ragionevole dai luoghi monitorati (approssimativamente all’altezza degli occhi), in modo tale che l’interessato possa facilmente riconoscere l’area videosorvegliata prima che entri nella stessa. Non è necessario specificare l’esatta ubicazione delle apparecchiature di videosorveglianza, a meno che non vi siano dubbi su quali aree siano soggette a monitoraggio; inoltre il contesto della videosorveglianza deve essere chiarito senza ambiguità.

Secondo livello

Deve contenere tutte le informazioni complete sul trattamento dei dati, obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Esse devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all’interessato, ad esempio presso uno sportello informativo, una reception, in cassa ecc., o visualizzate su un poster.

Inoltre deve essere possibile accedere alle informazioni di secondo livello senza entrare nell’area sottoposta a videosorveglianza. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, tramite un link ad un sito Web o qualsiasi altro mezzo appropriato, come un numero di telefono o un QR Code.

In Italia il quadro normativo in materia di videosorveglianza è disciplinato da un provvedimento del Garante del 2010 e a seguito del Regolamento Europeo 2016/679 occorre aggiornare la disciplina.

Attendiamo quindi indicazioni del Garante italiano in merito alla videosorveglianza e alla relativa segnaletica da utilizzare, soprattutto alla luce di quanto su esposto e indicato nelle Linee Guida dell’EDPB.

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